Art. 205 
 
 
                   (Accordo bonario per i lavori) 
 
  1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, con  esclusione  del
capo  I,  affidati  da   amministrazioni   aggiudicatrici   ed   enti
aggiudicatori,  ovvero  dai   concessionari,   qualora   in   seguito
all'iscrizione  di  riserve  sui   documenti   contabili,   l'importo
economico dell'opera possa variare tra  il  5  ed  il  15  per  cento
dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di  un  accordo
bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7. 
  2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte  le  riserve
iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento  stesso  e  puo'
essere reiterato quando le  riserve  iscritte,  ulteriori  e  diverse
rispetto a quelle gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di
cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo
del 15 per cento dell'importo del contratto.  Le  domande  che  fanno
valere pretese gia' oggetto di riserva, non possono  essere  proposte
per importi maggiori rispetto a  quelli  quantificati  nelle  riserve
stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali
che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo  26.  Prima
dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di  verifica  di
conformita' o del certificato di regolare esecuzione,  qualunque  sia
l'importo delle  riserve,  il  responsabile  unico  del  procedimento
attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 
  3.  Il  direttore  dei  lavori  da'  immediata   comunicazione   al
responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma  1,
trasmettendo nel piu' breve tempo  possibile  una  propria  relazione
riservata. 
  4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilita' e
la non manifesta infondatezza delle riserve  ai  fini  dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1. 
  5. Il responsabile unico del procedimento, entro  15  giorni  dalla
comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo'
richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque
esperti aventi competenza  specifica  in  relazione  all'oggetto  del
contratto. Il responsabile unico del procedimento e il  soggetto  che
ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito  della  lista,
l'esperto incaricato della formulazione della  proposta  motivata  di
accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile  unico
del procedimento e il soggetto che ha  formulato  le  riserve,  entro
quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto e'  nominato
dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come
riferimento i limiti stabiliti con il  decreto  di  cui  all'articolo
209, comma 16. La proposta e' formulata  dall'esperto  entro  novanta
giorni  dalla  nomina.  Qualora  il  RUP  non  richieda   la   nomina
dell'esperto, la proposta e' formulata dal RUP entro  novanta  giorni
dalla comunicazione di cui al comma 3. 
  6. L'esperto,  qualora  nominato,  ovvero  il  RUP,  verificano  le
riserve in contraddittorio con  il  soggetto  che  le  ha  formulate,
effettuano eventuali ulteriori audizioni,  istruiscono  la  questione
anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione  di
eventuali altri  pareri,  e  formulano,  accertata  e  verificata  la
disponibilita' di idonee risorse economiche, una proposta di  accordo
bonario, che viene trasmessa al dirigente competente  della  stazione
appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la  proposta
e'  accettata  dalle  parti,  entro  quarantacinque  giorni  dal  suo
ricevimento, l'accordo bonario e' concluso e  viene  redatto  verbale
sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di  transazione.  Sulla
somma riconosciuta  in  sede  di  accordo  bonario  sono  dovuti  gli
interessi  al  tasso  legale  a  decorrere  dal  sessantesimo  giorno
successivo alla accettazione  dell'accordo  bonario  da  parte  della
stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del
soggetto che ha formulato le riserve ovvero di  inutile  decorso  del
termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri  o
il giudice ordinario.