Art. 208 
 
 
                            (Transazione) 
 
  1.  Le  controversie  relative  a  diritti   soggettivi   derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture,
possono essere risolte mediante transazione nel rispetto  del  codice
civile, solo  ed  esclusivamente  nell'ipotesi  in  cui  non  risulti
possibile esperire altri rimedi alternativi. 
  2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia
superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in  caso  di  lavori
pubblici, e' acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, qualora
si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di  un  legale  interno
alla struttura, o dal funzionario piu' elevato  in  grado  competente
per il contenzioso, ove non esistente il legale interno,  qualora  si
tratti di amministrazioni sub centrali. 
  3. La  proposta  di  transazione  puo'  essere  formulata  sia  dal
soggetto aggiudicatario che  dal  dirigente  competente,  sentito  il
responsabile unico del procedimento. 
  4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita'.