Art. 209 
 
 
                             (Arbitrato) 
 
  1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione
dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi,   forniture,
concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle  conseguenti  al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli  205
e 206 possono essere  deferite  ad  arbitri.  L'arbitrato,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012,  n.  190,  si
applica anche alle controversie  relative  a  concessioni  e  appalti
pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una  societa'
a partecipazione pubblica ovvero una societa' controllata o collegata
a una societa' a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359
del codice  civile,  o  che  comunque  abbiano  ad  oggetto  opere  o
forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. 
  2. La stazione appaltante indica nel bando o  nell'avviso  con  cui
indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito,  se
il  contratto  conterra'   o   meno   la   clausola   compromissoria.
L'aggiudicatario puo' ricusare la  clausola  compromissoria,  che  in
tale caso non e' inserita nel contratto, comunicandolo alla  stazione
appaltante entro venti giorni dalla  conoscenza  dell'aggiudicazione.
E' vietato in ogni caso il compromesso. 
  3.   E'   nulla   la   clausola   compromissoria   inserita   senza
autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui  e'  indetta  la  gara
ovvero, per le procedure senza bando,  nell'invito.  La  clausola  e'
inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo  della
amministrazione aggiudicatrice. 
  4. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri ed  e'  nominato
dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 210. Ciascuna delle parti,
nella domanda di arbitrato o nell'atto di  resistenza  alla  domanda,
designa l'arbitro  di  propria  competenza  scelto  tra  soggetti  di
provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto
cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale e'
designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'albo  di
cui  al  comma  2  dell'articolo  210,  in  possesso  di  particolare
esperienza nella materia oggetto del  contratto  cui  l'arbitrato  si
riferisce. 
  5. La nomina degli arbitri per la  risoluzione  delle  controversie
nelle  quali  e'  parte  una  pubblica  amministrazione  avviene  nel
rispetto dei principi di pubblicita' e di  rotazione  oltre  che  nel
rispetto  delle  disposizioni  del  presente   codice.   Qualora   la
controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri
di parte sono  individuati  tra  i  dirigenti  pubblici.  Qualora  la
controversia abbia  luogo  tra  una  pubblica  amministrazione  e  un
privato, l'arbitro  individuato  dalla  pubblica  amministrazione  e'
scelto, preferibilmente, tra i dirigenti  pubblici.  In  entrambe  le
ipotesi, qualora l'Amministrazione con atto motivato ritenga  di  non
procedere alla designazione dell'arbitro  nell'ambito  dei  dirigenti
pubblici,  la  designazione  avviene   nell'ambito   degli   iscritti
all'albo. 
  6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 815 del  codice  di
procedura civile, non possono essere nominati: 
  a) i magistrati ordinari, amministrativi contabili  e  militari  in
servizio o a riposo nonche' gli avvocati e procuratori  dello  Stato,
in servizio o a riposo, e i componenti delle commissioni tributarie; 
  b) coloro che nell'ultimo triennio hanno esercitato le funzioni  di
arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal
presente articolo, ad eccezione  delle  ipotesi  in  cui  l'esercizio
della  difesa  costituisca  adempimento  di  dovere   d'ufficio   del
difensore dipendente pubblico; 
  c) coloro che, prima del  collocamento  a  riposo,  hanno  trattato
ricorsi in sede civile, penale, amministrativa o contabile presentati
dal soggetto che ha richiesto l'arbitrato; 
  d) coloro che hanno espresso  parere,  a  qualunque  titolo,  nelle
materie oggetto dell'arbitrato; 
  e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara
o dato parere su esso; 
  f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i  lavori,  i
servizi, o le forniture a cui si riferiscono le controversie; 
  g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo  alla  procedura
per la quale e' in corso l'arbitrato. 
  7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione  delle
disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullita' del lodo. 
  8. Al fine della nomina del  collegio,  la  domanda  di  arbitrato,
l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla
Camera arbitrale. Sono altresi' trasmesse le designazioni  di  parte.
Contestualmente alla  nomina  del  Presidente,  la  Camera  arbitrale
comunica alle  parti  la  misura  e  le  modalita'  del  deposito  da
effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del
collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo
tra il personale interno all'ANAC. 
  9. Le parti determinano  la  sede  del  collegio  arbitrale,  anche
presso uno dei luoghi  in  cui  sono  situate  le  sezioni  regionali
dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, comma  9;  se  non  vi  e'
alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero  se  non
vi e' accordo fra le parti, questa deve intendersi  stabilita  presso
la sede della Camera arbitrale. 
  10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile, salvo  quanto  disposto  dal  presente  codice.  In
particolare, sono ammissibili tutti i mezzi  di  prova  previsti  dal
codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le
sue forme. 
  11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le  loro
allegazioni  e  istanze  istruttorie   possono   essere   considerati
perentori solo se  vi  sia  una  previsione  in  tal  senso  o  nella
convenzione di  arbitrato  o  in  un  atto  scritto  separato  o  nel
regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati. 
  12. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima  sottoscrizione
e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per
i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo,
va corrisposta, a cura degli arbitri e  a  carico  delle  parti,  una
somma pari all'uno per mille del valore della relativa  controversia.
Detto importo e' direttamente versato all'ANAC. 
  13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti
pubblici precede quello da  effettuarsi  presso  la  cancelleria  del
tribunale ai sensi e per gli effetti  di  cui  all'articolo  825  del
codice di procedura civile. Il deposito del  lodo  presso  la  camera
arbitrale e' effettuato, a cura  del  collegio  arbitrale,  in  tanti
originali quante  sono  le  parti,  oltre  a  uno  per  il  fascicolo
d'ufficio ovvero con modalita' informatiche e telematiche determinate
dall'ANAC.  Su  richiesta  di  parte  il  rispettivo   originale   e'
restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito,  ai  fini  degli
adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile. 
  14. Il lodo e' impugnabile, oltre che per motivi di nullita', anche
per violazione delle regole  di  diritto  relative  al  merito  della
controversia. L'impugnazione  e'  proposta  nel  termine  di  novanta
giorni dalla notificazione del lodo e non e' piu' proponibile dopo il
decorso di centoottanta giorni  dalla  data  del  deposito  del  lodo
presso la Camera arbitrale. 
  15. Su istanza di parte la Corte  d'appello  puo'  sospendere,  con
ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi.
Si applica l'articolo 351 del  codice  di  procedura  civile.  Quando
sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione  disposta
dal presidente, il collegio verifica se il giudizio e' in  condizione
di essere definito. In tal  caso,  fatte  precisare  le  conclusioni,
ordina  la  discussione  orale  nella  stessa  udienza  o  camera  di
consiglio, ovvero in una udienza  da  tenersi  entro  novanta  giorni
dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma
dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile.  Se  ritiene
indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi
con la stessa ordinanza di sospensione e ne  ordina  l'assunzione  in
una udienza successiva di non oltre novanta giorni;  quindi  provvede
ai sensi dei periodi precedenti. 
  16. La  Camera  arbitrale,  su  proposta  del  collegio  arbitrale,
determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei  limiti
stabiliti con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. Sono comunque  vietati  incrementi  dei  compensi  massimi
legati alla particolare complessita' delle questioni  trattate,  alle
specifiche competenze utilizzate e all'effettivo  lavoro  svolto.  Il
compenso  per  il  collegio  arbitrale,  comprensivo   dell'eventuale
compenso per il segretario, non puo' comunque superare  l'importo  di
100 mila euro, da rivalutarsi ogni  tre  anni  con  i  decreti  e  le
delibere di cui al primo periodo.  Per  i  dirigenti  pubblici  resta
ferma l'applicazione  dei  limiti  di  cui  all'articolo  23-ter  del
decreto legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, nonche' all'articolo 1, comma 24 della legge 6
novembre 2012, n. 190. L'atto di liquidazione del  compenso  e  delle
spese arbitrali, nonche' del compenso e delle spese per la consulenza
tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633
del codice di procedura civile. Fino alla data di entrata  in  vigore
del decreto di cui al primo periodo, si applica l'articolo 216, comma
22. 
  17. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e'
versato dalle parti, nella misura liquidata dalla  Camera  arbitrale,
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. 
  18. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari  e
delle spese di consulenza  tecnica,  ove  disposta,  ai  sensi  degli
articoli da 49 a 58 del Testo unico delle disposizioni legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  nella  misura
derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste. 
  19. Gli importi dei corrispettivi dovuti  per  la  decisione  delle
controversie sono direttamente versati all'ANAC. 
  20. Salvo quanto previsto  dall'articolo  92,  secondo  comma,  del
codice di  procedura  civile,  il  collegio  arbitrale,  se  accoglie
parzialmente  la  domanda,  compensa  le  spese   del   giudizio   in
proporzione  al  rapporto  tra  il  valore  della  domanda  e  quello
dell'accoglimento. 
  21. Le parti sono tenute solidalmente  al  pagamento  del  compenso
dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al  giudizio
arbitrale, salvo rivalsa fra loro. 
 
          Note all'art. 209 
              - Si riporta l'articolo 1,  comma  20,  della  legge  6
          novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione): 
              "Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione) 
              (Omissis) 
              20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri,  di
          cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  come  sostituito  dal
          comma 19 del presente articolo,  si  applicano  anche  alle
          controversie relative a concessioni e appalti  pubblici  di
          opere, servizi e forniture in cui sia parte una societa'  a
          partecipazione pubblica ovvero una societa'  controllata  o
          collegata a una  societa'  a  partecipazione  pubblica,  ai
          sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che  comunque
          abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse
          a  carico  dei  bilanci  pubblici.  A  tal  fine,  l'organo
          amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui  al  citato
          comma 1 dell'articolo 241 del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal  comma  19
          del presente articolo. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta l'articolo 2359 del Codice civile: 
              "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate) 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.". 
              - Si riporta l'articolo 815  del  Codice  di  procedura
          civile: 
              "Art. 815 (Ricusazione degli arbitri) 
              Un arbitro puo' essere ricusato: 
              1) se non  ha  le  qualifiche  espressamente  convenute
          dalle parti; 
              2) se egli stesso, o un ente, associazione  o  societa'
          di cui sia amministratore, ha interesse nella causa; 
              3) se egli stesso o  il  coniuge  e'  parente  fino  al
          quarto grado o e' convivente o commensale abituale  di  una
          delle parti, di  un  rappresentante  legale  di  una  delle
          parti, o di alcuno dei difensori; 
              4) se egli stesso o il  coniuge  ha  causa  pendente  o
          grave  inimicizia  con  una  delle  parti,   con   un   suo
          rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori; 
              5) se e' legato ad una delle parti, a una  societa'  da
          questa controllata, al  soggetto  che  la  controlla,  o  a
          societa' sottoposta a comune controllo, da un  rapporto  di
          lavoro  subordinato  o  da  un  rapporto  continuativo   di
          consulenza o di prestazione d'opera retribuita,  ovvero  da
          altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che  ne
          compromettono  l'indipendenza;  inoltre,  se  e'  tutore  o
          curatore di una delle parti; 
              6) se ha prestato consulenza, assistenza  o  difesa  ad
          una delle parti in una precedente fase della vicenda  o  vi
          ha deposto come testimone. 
              Una parte non  puo'  ricusare  l'arbitro  che  essa  ha
          nominato  o  contribuito  a  nominare  se  non  per  motivi
          conosciuti dopo la nomina. 
              La  ricusazione  e'  proposta   mediante   ricorso   al
          presidente  del  tribunale  indicato   nell'articolo   810,
          secondo comma, entro il termine perentorio di dieci  giorni
          dalla  notificazione  della  nomina  o  dalla  sopravvenuta
          conoscenza  della  causa  di  ricusazione.  Il   presidente
          pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito  l'arbitro
          ricusato e le parti e  assunte,  quando  occorre,  sommarie
          informazioni. 
              Con ordinanza il presidente provvede sulle  spese.  Nel
          caso di manifesta inammissibilita' o manifesta infondatezza
          dell'istanza di ricusazione  condanna  la  parte  che  l'ha
          proposta al pagamento, in favore dell'altra parte,  di  una
          somma equitativamente determinata non superiore  al  triplo
          del massimo del compenso spettante all'arbitro  singolo  in
          base alla tariffa forense. 
              La  proposizione  dell'istanza   di   ricusazione   non
          sospende   il   procedimento   arbitrale,   salvo   diversa
          determinazione degli arbitri.  Tuttavia,  se  l'istanza  e'
          accolta, l'attivita' compiuta dall'arbitro ricusato  o  con
          il suo concorso e' inefficace.". 
              - Si riporta l'articolo 825  del  Codice  di  procedura
          civile: 
              "Art. 825 (Deposito del lodo) 
              La  parte  che  intende  fare  eseguire  il  lodo   nel
          territorio della Repubblica ne propone istanza  depositando
          il lodo in originale, o  in  copia  conforme,  insieme  con
          l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale
          o in copia conforme, nella cancelleria  del  tribunale  nel
          cui circondario e' la sede  dell'arbitrato.  Il  tribunale,
          accertata la regolarita'  formale  del  lodo,  lo  dichiara
          esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a
          trascrizione o annotazione,  in  tutti  i  casi  nei  quali
          sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione  la  sentenza
          avente il medesimo contenuto. 
              Del deposito e del provvedimento del tribunale e'  data
          notizia dalla cancelleria alle  parti  nei  modi  stabiliti
          dell'articolo 133, secondo comma. 
              Contro il decreto che nega  o  concede  l'esecutorieta'
          del lodo, e' ammesso reclamo mediante  ricorso  alla  corte
          d'appello, entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione;  la
          corte, sentite le parti, provvede in  camera  di  consiglio
          con ordinanza.". 
              - Si riporta l'articolo 351  del  Codice  di  procedura
          civile: 
              "Art. 351 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria) 
              Sull'istanza  prevista  dall'articolo  283  il  giudice
          provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. 
              La parte puo', con ricorso al giudice, chiedere che  la
          decisione   sulla   sospensione   sia   pronunciata   prima
          dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello
          il ricorso e' presentato al presidente del collegio. 
              Il presidente del collegio o il tribunale, con  decreto
          in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti  in
          camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o
          davanti a se'. Con lo stesso decreto, se  ricorrono  giusti
          motivi   di   urgenza,   puo'   disporre   provvisoriamente
          l'immediata   sospensione   dell'efficacia   esecutiva    o
          dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in
          camera di consiglio il collegio o  il  tribunale  conferma,
          modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile. 
              Il giudice, all'udienza prevista dal  primo  comma,  se
          ritiene la causa matura per la decisione,  puo'  provvedere
          ai sensi dell'articolo  281-sexies.  Se  per  la  decisione
          sulla sospensione e' stata  fissata  l'udienza  di  cui  al
          terzo comma, il  giudice  fissa  apposita  udienza  per  la
          decisione  della  causa  nel   rispetto   dei   termini   a
          comparire.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  281-sexies  del  Codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 281-sexies (Decisione a  seguito  di  trattazione
          orale) 
              Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies,  il
          giudice, fatte precisare le conclusioni, puo'  ordinare  la
          discussione orale della causa nella stessa  udienza  o,  su
          istanza di parte, in un'udienza  successiva  e  pronunciare
          sentenza al termine della discussione,  dando  lettura  del
          dispositivo e della concisa esposizione  delle  ragioni  di
          fatto e di diritto della decisione. 
              In tal caso, la sentenza si intende pubblicata  con  la
          sottoscrizione da parte del  giudice  del  verbale  che  la
          contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria.". 
              - Si riporta  l'articolo  23-ter  del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
              "Art. 23-ter (Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici) 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  previo  parere  delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale  in  regime  di  diritto  pubblico  di  cui  all'
          articolo 3 del medesimo decreto legislativo,  e  successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.". 
              - Si riporta l'articolo 1,  comma  24,  della  legge  6
          novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione): 
              "Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione) 
              (Omissis) 
              24. La pubblica amministrazione stabilisce, a  pena  di
          nullita'  della  nomina,  l'importo  massimo  spettante  al
          dirigente pubblico per l'attivita'  arbitrale.  L'eventuale
          differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati  e
          l'importo massimo stabilito per il dirigente  e'  acquisita
          al bilancio della pubblica amministrazione che  ha  indetto
          la gara. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta l'articolo 633  del  Codice  di  procedura
          civile: 
              "Art. 633 (Condizioni di ammissibilita') 
              Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida  di
          danaro o di una determinata quantita' di cose fungibili,  o
          di  chi  ha  diritto  alla  consegna  di  una  cosa  mobile
          determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di
          pagamento o di consegna: 
              1. se del diritto fatto valere si da' prova scritta; 
              2. se  il  credito  riguarda  onorari  per  prestazioni
          giudiziali o stragiudiziali o rimborso di  spese  fatte  da
          avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari  o
          da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione  di
          un processo; 
              3. se il credito riguarda onorari, diritti  o  rimborsi
          spettanti ai notai a norma della loro legge  professionale,
          oppure ad altri esercenti una libera  professione  o  arte,
          per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. 
              L'ingiunzione  puo'  essere  pronunciata  anche  se  il
          diritto  dipende  da  una  controprestazione   o   da   una
          condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far
          presumere   l'adempimento   della    controprestazione    o
          l'avveramento della condizione. 
              Abrogato.". 
              - Si riportano gli articoli da 49 a 58 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese di giustizia (Testo A): 
              "Art. 49 (L) (Elenco delle spettanze) 
              1. Agli ausiliari del magistrato  spettano  l'onorario,
          l'indennita' di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio
          e il  rimborso  delle  spese  sostenute  per  l'adempimento
          dell'incarico. 
              2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.". 
              "Art. 50 (L) (Misura degli onorari) 
              1. La misura degli onorari fissi, variabili e a  tempo,
          e' stabilita mediante tabelle, approvate  con  decreto  del
          Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, ai sensi  dell'articolo  17,
          commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe
          professionali esistenti, eventualmente concernenti  materie
          analoghe,  contemperate   con   la   natura   pubblicistica
          dell'incarico. 
              3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano
          il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima
          e  le  ore  successive,  la  percentuale  di  aumento   per
          l'urgenza,  il  numero  massimo  di   ore   giornaliere   e
          l'eventuale superamento di tale limite per  attivita'  alla
          presenza dell'autorita' giudiziaria.". 
              "Art. 51 (L) (Determinazione degli onorari variabili  e
          aumento di quelli fissi e variabili) 
              1. Nel determinare gli onorari variabili il  magistrato
          deve tener conto delle difficolta', della completezza e del
          pregio della prestazione fornita. 
              2.  Gli  onorari  fissi  e  variabili  possono   essere
          aumentati, sino  al  venti  per  cento,  se  il  magistrato
          dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.". 
              "Art. 52 (L) (Aumento e riduzione degli onorari) 
              1.  Per  le  prestazioni  di  eccezionale   importanza,
          complessita'  e  difficolta'  gli  onorari  possono  essere
          aumentati sino al doppio. 
              2. Se la prestazione  non  e'  completata  nel  termine
          originariamente stabilito  o  entro  quello  prorogato  per
          fatti sopravvenuti  e  non  imputabili  all'ausiliario  del
          magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto  del
          periodo successivo alla scadenza del termine  e  gli  altri
          onorari sono ridotti di un terzo.". 
              "Art. 53 (L) (Incarichi collegiali) 
              1. Quando l'incarico e' stato conferito ad un  collegio
          di ausiliari il compenso globale e' determinato sulla  base
          di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta  per
          cento per ciascuno degli altri componenti del  collegio,  a
          meno che il magistrato dispone che ognuno degli  incaricati
          deve  svolgere  personalmente  e  per   intero   l'incarico
          affidatogli.". 
              "Art. 54 (L) (Adeguamento periodico degli onorari) 
              1. La misura degli onorari fissi, variabili e  a  tempo
          e' adeguata ogni tre anni  in  relazione  alla  variazione,
          accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
          le  famiglie  di  operai  ed  impiegati,  verificatasi  nel
          triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero
          della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia
          e delle finanze.". 
              "Art. 55 (L) (Indennita' e spese di viaggio) 
              1. Per l'indennita'  di  viaggio  e  di  soggiorno,  si
          applica il trattamento previsto per i  dipendenti  statali.
          L'incaricato e' equiparato al dirigente di  seconda  fascia
          del  ruolo  unico,  di  cui  all'articolo  15  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  E'   fatta   salva
          l'eventuale maggiore  indennita'  spettante  all'incaricato
          dipendente pubblico. 
              2. Le spese di viaggio, anche in mancanza  di  relativa
          documentazione, sono liquidate  in  base  alle  tariffe  di
          prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei. 
              3. Le spese di viaggio con  mezzi  aerei  o  con  mezzi
          straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate
          dal magistrato.". 
              "Art. 56 (L) (Spese per l'adempimento dell'incarico) 
              1. Gli ausiliari del magistrato devono  presentare  una
          nota specifica  delle  spese  sostenute  per  l'adempimento
          dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione. 
              2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed  esclude
          dal rimborso quelle non necessarie. 
              3.  Se  gli  ausiliari  del   magistrato   sono   stati
          autorizzati ad avvalersi di altri  prestatori  d'opera  per
          attivita'  strumentale  rispetto  ai  quesiti   posti   con
          l'incarico, la relativa spesa  e'  determinata  sulla  base
          delle tabelle di cui all'articolo 50. 
              4. Quando le prestazioni di carattere  intellettuale  o
          tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia  rispetto
          all'incarico affidato, il  magistrato  conferisce  incarico
          autonomo.". 
              "Art. 57 (R) (Equiparazione  del  commissario  ad  acta
          agli ausiliari del magistrato) 
              1. Al commissario ad  acta  si  applica  la  disciplina
          degli  ausiliari  del  magistrato,   per   l'onorario,   le
          indennita' e spese di viaggio e per le spese sostenute  per
          l'adempimento dell'incarico.". 
              "Art. 58 (L) (Indennita' di custodia) 
              1.  Al  custode,  diverso  dal  proprietario  o  avente
          diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e
          preventivo,  e,  nei  soli  casi  previsti  dal  codice  di
          procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro
          penale   conservativo   e   a   sequestro   giudiziario   e
          conservativo, spetta un'indennita' per  la  custodia  e  la
          conservazione. 
              2. L'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe
          contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo  59,
          e, in via residuale, secondo gli usi locali. 
              3. Sono rimborsabili  eventuali  spese  documentate  se
          indispensabili per la specifica conservazione del bene.". 
              - Si riporta l'articolo 92, secondo comma,  del  Codice
          di procedura civile: 
              "Art.  92  (Condanna  alle  spese  per  singoli   atti.
          Compensazione delle spese) 
              (Omissis) 
              Se vi e'  soccombenza  reciproca  ovvero  nel  caso  di
          assoluta novita' della questione trattata o mutamento della
          giurisprudenza  rispetto  alle  questioni   dirimenti,   il
          giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente
          o per intero. 
              (Omissis).".