Art. 86 Principi della politica di gestione del capitale di gruppo 1. A livello di gruppo la politica di gestione del capitale ed il relativo piano di gestione del capitale a medio termine, approvati dall'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana ai sensi di quanto previsto dall'art. 71, comma 2, lettera r), sono definiti in coerenza con gli articoli 23 e 24, tenendo anche conto della disponibilita' a livello di gruppo dei fondi propri ammissibili, nonche' degli effetti delle operazioni infragruppo.