Art. 86 
 
     Principi della politica di gestione del capitale di gruppo 
 
  1. A livello di gruppo la politica di gestione del capitale  ed  il
relativo piano di gestione del capitale a  medio  termine,  approvati
dall'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana
ai sensi di quanto previsto dall'art. 71, comma 2, lettera  r),  sono
definiti in coerenza con gli articoli 23 e 24,  tenendo  anche  conto
della  disponibilita'  a  livello  di   gruppo   dei   fondi   propri
ammissibili, nonche' degli effetti delle operazioni infragruppo.