Art. 163 
 
 
                       Atti a titolo gratuito 
 
    1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se  compiuti  dal
debitore dopo il deposito della domanda  cui  e'  seguita  l'apertura
della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori,  gli  atti  a
titolo gratuito, esclusi i  regali  d'uso  e  gli  atti  compiuti  in
adempimento di un dovere morale o a scopo di  pubblica  utilita',  in
quanto la liberalita' sia proporzionata al patrimonio del donante. 
    2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti  al
patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione  della
sentenza che ha dichiarato l'apertura  della  procedura  concorsuale.
Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato  puo'  proporre
reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.