Art. 164 
 
 
            Pagamenti di crediti non scaduti e postergati 
 
    1. Sono privi di effetto rispetto ai  creditori  i  pagamenti  di
crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura  della
liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti  dal
debitore dopo il deposito della domanda  cui  e'  seguita  l'apertura
della procedura concorsuale o nei due anni anteriori. 
    2. Sono privi di effetto rispetto ai  creditori  i  rimborsi  dei
finanziamenti dei soci a favore della societa' se sono stati eseguiti
dal debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura
della  procedura  concorsuale  o  nell'anno  anteriore.  Si   applica
l'articolo 2467, secondo comma, codice civile. 
    3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso
dei finanziamenti effettuati a  favore  della  societa'  assoggettata
alla liquidazione giudiziale da chi esercita attivita' di direzione e
coordinamento  nei  suoi  confronti  o  da  altri  soggetti  ad  essa
sottoposti.