Art. 166 
 
 
             Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie 
 
    1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva
lo stato d'insolvenza del debitore: 
    a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o  le
obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto  cio'
che a lui e' stato dato o promesso,  se  compiuti  dopo  il  deposito
della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale
o nell'anno anteriore; 
    b) gli atti estintivi di debiti pecuniari  scaduti  ed  esigibili
non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento,  se
compiuti dopo il deposito della domanda  cui  e'  seguita  l'apertura
della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore; 
    c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo
il  deposito  della  domanda  cui   e'   seguita   l'apertura   della
liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti
non scaduti; 
    d) i pegni, le anticresi e le ipoteche  giudiziali  o  volontarie
costituiti dopo il deposito della domanda cui e'  seguita  l'apertura
della liquidazione giudiziale o nei sei  mesi  anteriori  per  debiti
scaduti. 
    2. Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti  di  debiti
liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli  costitutivi
di  un  diritto  di  prelazione   per   debiti,   anche   di   terzi,
contestualmente creati, se compiuti dal  debitore  dopo  il  deposito
della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale
o nei sei mesi anteriori. 
    3. Non sono soggetti all'azione revocatoria: 
    a) i  pagamenti  di  beni  e  servizi  effettuati  nell'esercizio
dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; 
    b) le rimesse effettuate su un conto corrente  bancario  che  non
hanno ridotto in maniera consistente  e  durevole  l'esposizione  del
debitore nei confronti della banca; 
    c) le vendite e i preliminari  di  vendita  trascritti  ai  sensi
dell'articolo 2645-bis del codice civile, i  cui  effetti  non  siano
cessati  ai  sensi  del  comma  terzo  della  suddetta  disposizione,
conclusi a  giusto  prezzo  e  aventi  ad  oggetto  immobili  ad  uso
abitativo,   destinati   a   costituire    l'abitazione    principale
dell'acquirente o di suoi parenti e  affini  entro  il  terzo  grado,
ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire  la  sede
principale dell'attivita'  d'impresa  dell'acquirente,  purche'  alla
data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale  attivita'  sia
effettivamente esercitata ovvero siano  stati  compiuti  investimenti
per darvi inizio; 
    d) gli atti, i pagamenti effettuati e  le  garanzie  concesse  su
beni del debitore posti in essere in esecuzione del  piano  attestato
di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso  indicati.
L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore
o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore  ne  era  a
conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della
costituzione della garanzia. L'esclusione opera  anche  con  riguardo
all'azione revocatoria ordinaria; 
    e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti
in essere in esecuzione del concordato preventivo e  dell'accordo  di
ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonche'  gli  atti,  i
pagamenti e le garanzie legalmente posti in  essere  e  dal  debitore
dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo  o
all'accordo  di  ristrutturazione.  L'esclusione  opera   anche   con
riguardo all'azione revocatoria ordinaria; 
    f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di
prestazioni di lavoro effettuate da  suoi  dipendenti  o  altri  suoi
collaboratori, anche non subordinati; 
    g) i pagamenti  di  debiti  liquidi  ed  esigibili  eseguiti  dal
debitore  alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione  di  servizi
strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della  crisi  e
dell'insolvenza previste dal presente codice. 
    4.  Le  disposizioni  di  questo  articolo   non   si   applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno  e  di
credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 166: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2645-bis del codice
          civile: 
              "Art. 2645-bis. Trascrizione di contratti preliminari. 
              1.  I  contratti  preliminari  aventi  ad  oggetto   la
          conclusione di taluno dei contratti di cui  ai  numeri  1),
          2), 3) e 4)  dell'articolo  2643,  anche  se  sottoposti  a
          condizione o relativi a edifici da costruire o in corso  di
          costruzione, devono essere trascritti se risultano da  atto
          pubblico  o  da  scrittura   privata   con   sottoscrizione
          autenticata o accertata giudizialmente. 
              2. La trascrizione del contratto definitivo o di  altro
          atto che  costituisca  comunque  esecuzione  dei  contratti
          preliminari di cui al comma 1, ovvero  della  sentenza  che
          accoglie la domanda diretta  ad  ottenere  l'esecuzione  in
          forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale
          sulle  trascrizioni  ed  iscrizioni  eseguite   contro   il
          promittente alienante dopo la  trascrizione  del  contratto
          preliminare. 
              3.  Gli  effetti  della  trascrizione   del   contratto
          preliminare cessano e si considerano come mai  prodotti  se
          entro un anno dalla data convenuta  tra  le  parti  per  la
          conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso  entro
          tre anni dalla trascrizione predetta, non sia  eseguita  la
          trascrizione del contratto definitivo o di altro  atto  che
          costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o
          della domanda giudiziale di cui  all'articolo  2652,  primo
          comma, numero 2). 
              4. I contratti preliminari aventi ad  oggetto  porzioni
          di edifici da costruire o in corso  di  costruzione  devono
          indicare, per essere trascritti, la superficie utile  della
          porzione di edificio e la quota del  diritto  spettante  al
          promissario  acquirente  relativa   all'intero   costruendo
          edificio espressa in millesimi. 
              5. Nel caso previsto nel comma  4  la  trascrizione  e'
          eseguita con riferimento al  bene  immobile  per  la  quota
          determinata secondo le modalita' di cui  al  comma  stesso.
          Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti  della
          trascrizione si producono rispetto alle porzioni  materiali
          corrispondenti  alle  quote  di  proprieta'  predeterminate
          nonche' alle relative parti comuni. L'eventuale  differenza
          di superficie  o  di  quota  contenuta  nei  limiti  di  un
          ventesimo  rispetto  a  quelle   indicate   nel   contratto
          preliminare non produce effetti. 
              6. Ai fini delle disposizioni di cui  al  comma  5,  si
          intende esistente l'edificio nel quale sia  stato  eseguito
          il  rustico,  comprensivo  delle  mura  perimetrali   delle
          singole unita', e sia stata completata la copertura.".