Art. 167 
 
 
             Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
 
    1. Gli atti che  incidono  su  un  patrimonio  destinato  ad  uno
specifico  affare  previsto  dall'articolo  2447-bis,  primo   comma,
lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano  il
patrimonio della societa'. Il presupposto soggettivo  dell'azione  e'
costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della societa'. 
 
          Note all'art. 167: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2447-bis del codice
          civile: 
              "Art. 2447-bis. Patrimoni destinati  ad  uno  specifico
          affare. 
              La societa' puo': 
              a) costituire uno o piu' patrimoni ciascuno  dei  quali
          destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; 
              b)   convenire   che   nel   contratto   relativo    al
          finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale  o
          parziale  del  finanziamento  medesimo  siano  destinati  i
          proventi dell'affare stesso, o parte di essi. 
              Salvo quanto disposto in leggi  speciali,  i  patrimoni
          destinati ai sensi della lettera a)  del  primo  comma  non
          possono essere costituiti per  un  valore  complessivamente
          superiore al dieci per cento  del  patrimonio  netto  della
          societa' e  non  possono  comunque  essere  costituiti  per
          l'esercizio di affari attinenti ad attivita'  riservate  in
          base alle leggi speciali.".