Art. 169 
 
 
Atti compiuti tra coniugi, parti  di  un'unione  civile  tra  persone
              dello stesso sesso o conviventi di fatto 
 
    1. Gli atti previsti dall'articolo  166,  compiuti  tra  coniugi,
parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi
di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e  quelli
a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone  piu'  di  due  anni
prima della data di deposito della domanda cui e' seguita  l'apertura
della liquidazione giudiziale,  ma  nel  tempo  in  cui  il  debitore
esercitava un'impresa, sono revocati se il  coniuge  o  la  parte  di
un'unione civile tra persone dello stesso sesso o  il  convivente  di
fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.