Art. 170 
 
 
      Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia 
 
    1. Le azioni revocatorie  e  di  inefficacia  disciplinate  nella
presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre
anni  dall'apertura  della  liquidazione  giudiziale  e  comunque  si
prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.