Art. 171 
 
 
                      Effetti della revocazione 
 
    1. La revocatoria dei  pagamenti  avvenuti  tramite  intermediari
specializzati, procedure di compensazione  multilaterale  o  societa'
previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,  n.  1966,  si
esercita e produce  effetti  nei  confronti  del  destinatario  della
prestazione. 
    2.  Colui  che,  per  effetto   della   revoca   prevista   dalle
disposizioni precedenti,  ha  restituito  quanto  aveva  ricevuto  e'
ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale
credito. 
    3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni
passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario  o  comunque
rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma
pari alla differenza tra  l'ammontare  massimo  raggiunto  dalle  sue
pretese, nel periodo per il quale  e'  provata  la  conoscenza  dello
stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data  in
cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il  diritto  del  convenuto
d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente  a  quanto
restituito. 
 
          Note all'art. 171: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1  della  citata
          legge 23 novembre 1939, n. 1966: 
              "Art. 1. Sono societa' fiduciarie e di revisione e sono
          soggette  alla  presente   legge   quelle   che,   comunque
          denominate, si  propongono,  sotto  forma  di  impresa,  di
          assumere l'amministrazione dei beni  per  conto  di  terzi,
          l'organizzazione e la revisione contabile di aziende  e  la
          rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni. 
              Sono escluse dalla competenza delle societa' di cui  al
          comma  precedente  le  funzioni  di  sindaco  di   societa'
          commerciale,  di  curatore  di  fallimento  e   di   perito
          giudiziario in materia civile  e  penale  e  in  genere  le
          attribuzioni di carattere strettamente personale  riservate
          dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi
          professionali e speciali. 
              Le norme della presente legge si applicano  anche  alle
          societa' estere le quali,  mediante  succursali  o  stabili
          rappresentanze nel territorio del  Regno,  svolgano  alcuna
          delle  attivita'  prevedute  dal  primo  comma  di   questo
          articolo."