(Trattato-art. 179)
 
                              Art. 179 
 
 
  L'importo dei danni per i quali e' dovuta riparazione  dall'Austria
sara' stabilito da una Commissione  interalleata,  che  prendera'  il
titolo di «Commissione delle riparazioni»,  e  sara'  costituita  nel
modo e con la facolta' indicate in questi articoli e agli allegati II
a V. La Commissione e' la stessa di quella prevista dall'art. 233 del
trattato  di  pace  con  la  Germania,  salvo  le  modificazioni  che
risultano da questo trattato: essa costituira', una  sezione  per  le
questioni speciali relative all'applicazione del  presente  trattato:
questa sezione avra' soltanto carattere consultivo, salvo nei casi in
cui la Commissione delle  riparazioni  le  deleghera'  i  poteri  che
stimera' opportuni. 
 
  La Commissione delle riparazioni esaminera' i reclami  e  dara'  al
Governo austriaco equa facolta' di farsi sentire. 
 
  La Commissione stabilira' al tempo stesso uno Stato  dei  parametri
prevedendo le date  e  modalita'  del  soddisfacimento,  da  parte  e
dell'Austria, nel termine di trent'anni a datare dal 1° maggio  1921,
della quota di debito che le  sara'  stata  assegnata,  dopo  che  la
Commissione avra' considerato se la Germania sia in grado di  saldare
tutto l'importo dei reclami presentati contro la Germania  e  i  suoi
alleati, e ammessi dalla Commissione. 
 
  Tuttavia nel caso in  cui,  durante  il  detto  termine,  l'Austria
mancasse  di  soddisfare  il  suo  debito,  il  regolamento  di  ogni
rimanenza non soddisfatta potra' essere portato agli anni seguenti, a
volonta' della Commissione, o potra' formare oggetto  di  trattamento
diverso, alle condizioni che saranno stabilite dai Governi alleati  e
associati, osservando la procedura  stabilita  in  questa  parte  del
presente trattato.