(Trattato-art. 181)
 
                              Art. 181 
 
 
  L'Austria paghera', durante gli anni 1919 e 1920 e i quattro  primi
mesi del 1921, in altrettanti versamenti e secondo le  modalita'  (in
oro,  merci  navi,  valori  o  altro)  che  saranno  stabilite  dalla
Commissione delle riparazioni, una giusta somma in conto dei  crediti
predetti; su questa somma saranno pagate, primieramente, le spese per
l'esercito di occupazione dopo l'armistizio del 3 novembre  1913:  le
quantita' di prodotti alimentari e di materie  prime  che  i  Governi
delle  principali  Potenze  alleate  e  associate  potranno   stimare
necessarie per mettere l'Austria in  grado  di  far  fronte  ai  suoi
obblighi di riparazione, potranno del  pari,  con  l'approvazione  di
quei Governi,  essere  pagate  computandole  sulla  detta  somma.  La
rimanenza sara' dedotta dalle somme dovute dall'Austria a  titolo  di
riparazione.  L'Austria  rimettera'  inoltre  i  buoni  previsti   al
paragrafo 12 lettera c) dell'allegato II.