(Trattato-art. 183)
 
                              Art. 183 
 
 
  I versamenti successivi, compresi quelli contemplati agli  articoli
precedenti,  effettuati  dall'Austria  per  soddisfare  ai   predetti
reclami, saranno ripartiti dai  Governi  alleati  e  associati  nelle
proporzioni stabilite da essi in precedenza  fondate  sull'equita'  e
sui diritti di ciascuno. 
 
  In vista di tale ripartizione, il valore  dei  crediti  contemplati
all'articolo 189 e agli allegati III, IV e  V  sara'  calcolato  alla
stessa stregua dei pagamenti eseguiti nello stesso anno.