(Trattato-art. 185)
 
                              Art. 185 
 
 
  Il Governo  austriaco  s'impegna  a  effettuare  immediatamente  le
restituzioni previste all'art. 184,  e  i  pagamenti  e  le  consegne
previste agli articoli 179, 180, 181 e 182.