(Trattato-art. 186)
 
                              Art. 186 
 
 
  Il Governo austriaco riconosce la Commissione di cui all'art.  179;
come sara' costituita dai Governi alleati e associati in  conformita'
dell'allegato  II;  le  riconosce  irrevocabilmente  il  possesso   e
l'esercizio dei diritti e delle  facolta'  conferitele  dal  presente
trattato. Il Governo austriaco fornira'  alla  Commissione  tutte  le
informazioni, di cui essa potra' aver  bisogno,  sulla  situazione  e
sulle operazioni finanziarie, i beni, la capacita'  e  la  produzione
corrente di materie prime e di manufatti,  dell'Austria  e  dei  suoi
sudditi fornira' del pari ogni informazione relativa alle  operazioni
militari della guerra 1914-1919,  la  cui  conoscenza  sara'  stimata
necessaria dalla Commissione. Accordera' ai membri della  medesima  e
ai suoi agenti autorizzati tutti i diritti  e  le  immunita'  di  cui
godono in Austria  gli  agenti  diplomatici  debitamente  accreditati
delle Potenze amiche. L'Austria assume inoltre a proprio  carico  gli
emolumenti e le spese della Commissione  e  del  personale  che  essa
potra' impiegare.