Art. 190 La cessione dei cavi sottomarini austriaci, in mancanza di una disposizione speciale del presente trattato, e' regolata dall'allegate VI. ALLEGATO I. Puo' essere reclamato un compenso dall'Austria, in conformita' del precedente articolo 178, per la totalita' dei danni compresi nelle seguenti categorie: 1° Danni causati ai civili, colpiti nella persona o nella vita, e ai superstiti che erano a loro carico, da qualsiasi atto di guerra, compresi i bombardamenti o altri attacchi per terra, per mare e per aria, e tutte le conseguenze dirette di essi e di ogni operazione di guerra dei due gruppi di belligeranti, dovunque avveratisi. 2° Danni causati dall'Austria o dai suoi alleati dai civili, vittime di atti di crudelta' o di maltrattamenti incluse le offese alla vita o alla salute in seguito a detenzione, deportazione, internamento o evacuazione abbandono, in mare o lavoro forzato) dovunque avveratisi, e ai superstiti che erano a loro carico. 3° Danni causati dall'Austria o dai suoi alleati, sul proprio territorio o in territorio occupato o invaso ai civili, vittime di qualsiasi atto che abbia compromesso la salute, la capacita' di lavoro, l'onore, ed ai superstiti che erano a loro carico. 4° Danni causati da qualsiasi specie di maltrattamento ai prigionieri di guerra. 5° come danno causato ai popoli delle Potenze alleate e associate, tutto le pensioni e i compensi della stessa specie alle vittime militari della guerra (forze armate di terra, di mare ed aereo), mutilati, feriti, malati od invalidi, e alle persone di cui erano il sostegno; l'ammontare delle somme dovute ai Governi alleati e associati sara' calcolato, per ciascuno di essi, secondo il valore capitalizzato di tali pensioni o compensi alla data della entrata in vigore del presente trattato, in base alle tariffe vigenti in Francia il 1° maggio 1919. 6° Spese per l'assistenza fornita dai Governi delle Potenze alleate e associate ai prigionieri di guerra, alle loro famiglie o alle persone di cui erano il sostegno. 7° Sussidi concessi dai Governi delle Potenze alleate e associate alle famiglie e alle altre persone a carica dei mobilitati e di tutti coloro che hanno servito nelle forze armate; l'ammontare delle somme dovute, per ciascuno degli anni durante i quali si sono verificate le ostilita', sara' calcolato per ciascuno dei detti Governi, in base alla tariffa media applicata in Francia durante il detto anno, ai pagamenti di questa specie. 8° Danni causati a civili, in seguito all'obbligo imposto loro dall'Austria o dai suoi alleati di lavorare senza una giusta rimunerazione. 9° Danni relativi alle proprieta', dovunque situate, appartenenti a una delle Potenze alleate e associate o ai loro sudditi (fatta eccezione delle opere o del materiale militare e navale), che sono state asportate, prese, danneggiate o distrutte per atto dell'Austria o dei suoi alleati, in terra, sul mare o per aria, e danni che furono conseguenza diretta delle ostilita' o di qualsiasi operazione di guerra. 10° Danni dati in forma di prelevamenti ammende o esazioni analoghe, imposte dall'Austria o dai suoi alleati alle popolazioni civili; ALLEGATO II. § 1. La Commissione prevista all'articolo 179 prendera' il titolo di «Commissione delle riparazioni»; essa sara' designata negli articoli seguenti con le parole: «la Commissione». § 2. I delegati alla Commissione saranno nominati dagli Stati Uniti d'America, dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dall'Italia dal Giappone, dal Belgio, dalla Grecia, dalla Polonia, dalla Romania, dallo Stato serbo-croato-sloveno o dalla Czeco-Slovacchia. Gli Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna, la Francia, l'Italia, il Giappone e il Belgio nomineranno un delegato ciascuno. Le altre cinque Potenze nomineranno un delegato comune, secondo le disposizioni del terzo alinea del seguente paragrafo 3. Insieme con ogni delegato sara' nominato un delegato aggiunto che lo sostituira' in caso di malattia o di assenza forzata; in ogni altra circostanza esso avra' soltanto il diritto di assistere alla discussione, senza prendervi parte. In nessun caso potranno prendere parte alla discussione e al voto i delegati di oltre cinque delle Potenze predette. I delegati degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia o dell'Italia avranno sempre questo diritto. Quello del Belgio lo avra' sempre, salvo nei casi seguenti. Il delegato del Giappone avra' questo diritto quando saranno esaminate questioni relative ai danni marittimi. Il delegato comune delle altre cinque Potenze lo avra' quando saranno esaminate questioni relative all'Austria, all'Ungheria o alla Bulgaria. Ciascuno dei Governi rappresentati nella Commissione avra' diritto di ritrarsene, salvo preavviso di dodici mesi alla Commissione, confermato nel corso del sesto mese dalla data della prima notifica. § 3. Ogni Potenza alleata o associata che vi abbia interesse avra' diritto di nominare un delegato che non interverra' e non agira', come assessore, se non quando i crediti e gli interessi della Potenza predetta saranno esaminati e discussi; questa delegato non avra', diritto di voto. La sezione che la Commissione costituira', a norma dell'art. 179 di questa parte, comprendera' i rappresentanti delle seguenti Potenze: Stati Uniti d'America, Gran Bretagna, Francia, Italia, Grecia-Polonia, Romania; Stato serbo-croato-sloveno e Czeco Slovacchia, senza che questa composizione influisca per nulla sull'ammissibilita' dei reclami. Quando la sezione votera', i rappresentanti degli Stati Uniti d'America, della Gran Bretagna, della Francia, e dell'Italia avranno ciascuno due voti. I rappresentanti delle altre cinque Potenze pretta nomineranno un delegato comune, che prendera' parte alla Commissione nelle condizioni indicate al paragrafo 2 del presente allegato. Questo delegato, che sara' nominato per un anno, sara' successivamente scelto fra i sudditi di ciascuna delle cinque Potenze predette. § 4. In caso di morte, dimissione o richiamo di ogni delegato, delegato aggiunto o assessore, dovra' essergli designato un successore il piu' presto possibile; § 5. La Commissione avra' il suo principale ufficio permanente a Parigi, e vi terra' la sua prima riunione nel termine piu' breve possibile, dopo l'entrata in vigore dal presente trattato; essa si riunira' in seguito nei luoghi e alle date che stimera' opportune e secondo ch'e' necessario per il piu' rapido adempimento dei suoi obblighi. § 6. La Commissione eleggera' nella sua prima adunanza, fra i delegati predetti, un presidente o un vice-presidente che rimarranno in carica un anno e saranno rieleggibili; se l'ufficio di presidente o di vice-presidente diviene vacante nel corso di un periodo annuale, la Commissione procedera' subito a una nuova elezione per il resto del detto periodo. § 7. La Commissione e' autorizzata a nominare i funzionari, gli agenti e gli impiegati che possono occorrere per l'attuazione dei suoi compiti e a stabilirne la rimunerazione, a costituire sezioni o comitati, i cui membri potranno anche essere estranei alla Commissione, a prendere tutti i provvedimenti esecutivi necessari per l'adempimento del suo compito, e a delegare autorita' e pieni poteri ai propri funzionari; agenti, sezioni e comitati. S 8. Tutte le deliberazioni della Commissione saranno segrete, a meno che, par ragioni speciali, in casi particolari essa non decida altrimenti. § 9. La Commissione dovra', nei termini che stabilira' volta por volta, e se il Governo austriaco ne fa richiesta, sentire gli argomenti e le testimonianze prodotte dall'Austria su qualunque questione che si riferisca alla sua capacita di pagamento. § 10. La Commissione esaminera' i reclami e dara' al Governo austriaco equa facolta' di farsi sentire, senza che esso possa prendere parte, in qualsiasi modo, alle decisioni della medesima. La Commissione accordera' la stessa facolta' agli alleati dell'Austria, quando stimera' che i loro interessi siano in causa. § 11. La Commissione non sara' vincolata da alcuna legge ne' da alcun codice speciale, ne' da alcuna speciale norma circa l'istruttoria e la procedura; sara' guidata dalla giustizia, dalla equita' e dalla buona fede. Le sue decisioni dovranno essere fondate su principi e regole uniformi, in tatti in tutti i casi in cui questi principi e queste tegole saranno applicabili. Stabilira' le norme relative ai mezzi di prova dei reclami. Potra' servirsi di qualsiasi metodo attendibile di calcolo. § 12. La Commissione avra' i poteri ed esercitera' le attribuzioni conferitele dal presente trattato. Avra', in termini generali, i piu' estesi poteri di sorveglianza e di esecuzione, per quanto concerne il problema delle riparazioni, come e' regolato in questa parte, di cui essa potra' interpretare le disposizioni. Con riserva delle disposizioni del presente trattato, la Commissione e' costituita, dal complesso dei Governi alleati e associati di cui ai paragrafi 2 e 3, come loro esclusiva rappresentanza, per la rispettiva quota, allo scopo di ricevere, vendere, conservare e ripartire il pagamento delle riparazioni, dovute dall'Austria a termini di questa parte del presente trattato. Essa dovra' conformarsi alle condizioni e disposizioni seguenti; a) Ogni frazione dell'importo totale dei crediti verificati che non sara' pagata in oro, navi, valori o merci, o in qualsiasi altro modo, dovra' essere coperta dall'Austria, in condizioni che saranno determinate dalla Commissione, con la consegna, a titolo di garanzia, di un importo equivalente di buoni, titoli d'obbligazione, o di altro genere, allo scopo di costituire un riconoscimento della frazione di debito di cui si tratta; b) Nel valutare periodicamente le capacita' di pagamento della Commissione esaminera' il sistema fiscale austriaco: 1° affinche' tutte le rendite dell'Austria, comprese le rendite destinate al servizio o al pagamento di ogni prestito interno, siano destinate con privilegio al pagamento delle somme da essa dovute a titolo di riparazioni; 2° in modo da acquistare la certezza che, in linea generale, il sistema fiscale austriaco e' altrettanto gravoso in proporzione, che quello di ciascuna delle Potenze rappresentate nella Commissione. La Commissione ricevera' istruzioni che le prescriveranno di tener conto particolare: 1° della situazione economica e finanziaria effettiva del territorio austriaco, come risulta delimitato dal presente trattato: 2° della diminuzione delle sue risorse e della sua capacita' di pagamento risultante dalle clausole del presente trattato. Fino a che la situazione dell'Austria non sara' modificata, la Commissione dovra' prendere in considerazione questi elementi, quando stabilira', l'importo definitivo delle obbligazioni dell'Austria, e versamenti coi quali essa dovra' estinguere il suo debito e le proroghe di ogni pagamento di interessi che potranno essere da lei richiesti; c) La Commissione si fara' consegnare dall'Austria, in garanzia e riconoscimento del suo debito, come e' prescritto all'art. 181 dei buoni al portatore in oro, liberi di tasse o imposte di qualsiasi specie, stabilite o da stabilire dal Governo austriaco o da qualunque autorita' che ne dipenda; questi buoni saranno consegnati in qualsiasi momento ritenuto opportuno dalla Commissione, in tre frazioni, i cui importi saranno del pari stabiliti dalla Commissione, la corona-oro essendo pagabile in conformita' dell'art. 213, parte IX (Clausole finanziarie) del presente trattato. 1° Una prima emissione di buoni al portatore, pagabili non oltre il 1° maggio 1921 senza interessi; saranno applicati specialmente all'importo di questi buoni i versamenti che l'Austria si e' impegnata ad eseguire, in conformita' dell'art. 181 della presente parte, dedotte le somme destinate al rimborso delle spese di mantenimento delle truppe di occupazione e al pagamento delle spese di vettovagliamento, in viveri e materie prime; quei buoni che non fossero, stati ammortizzati al 1° maggio 1921 saranno cambiati con nuovi buoni dello stesso tipo dei seguenti (paragrafo 12, lettera c, n. 2); 2° Una seconda emissione di buoni al portatore con l'interesse del 2 e 1/2 % (due e mezzo per cento) tra il 1921 e il 1926, e in seguito al 5 % (cinque per cento) cori l'1 % (uno per cento) in piu' per l'ammortamento, a datare del 1926, sull'importo totale dell'emissione. 3° Un impegno scritto di emettere a titolo di nuovo versamento, e soltanto quando la Commissione sara' convinta che l'Austria puo' assicurare il servizio degli interessi e del fondo di ammortamento, in buoni al portatore all'interesse dei 5 % (cinque per cento); le date e i modi di pagamento del capitale e degli interessi saranno stabiliti dalla Commissione. Le date alle quali gli interessi sono dovuti, il modo d'impiego del fondo di ammortamento e tutte le questioni analoghe relative all'emissione, alla gestione e al regolamento dell'emissione dei buoni saranno determinate volta per volta dalla Commissione. A titolo di riconoscimento e di garanzia, si potranno esigere nuove emissioni, alle condizioni che la Commissione determinera' ulteriormente volta per volta. Quando la Commissione delle riparazioni procedesse a stabilire definitivamente, e, non piu' soltanto in via provvisoria, l'ammontare della parte degli oneri comuni che incombe all'Austria; in seguito ai reclami delle Potenze alleate e associate, la Commissione annullera' immediatamente i buoni che fossero stati emessi oltre di questo ammontare. d) Nel caso che i buoni, le obbligazioni o altri riconoscimenti di debito emessi dall'Austria, in garanzia e riconoscimento del suo debito di riparazioni, fossero attribuiti a titolo definitivo e non a titolo di garanzia, a persone diverse dai singoli Governi a profitto dei quali e' stato in origine stabilito l'importo del debito di riparazioni dell'Austria, questo debito sara' considerato estinto riguardo ad essi, per un importo corrispondente al valere nominale dei buoni cosi' attribuiti definitivamente, o l'obbligo dell'Austria inerente ai detti buoni sara' limitato all'obbligazione che vi e' espressa. e) Le spese rese necessarie, dalle riparazioni e ricostruzioni di proprieta' situate, nelle regioni invase e devastate, compresa la reinstallazione dei mobili, delle macchine e di ogni altra suppellettile, saranno valutate al costo del tempo in cui saranno eseguiti lavori. f) Le decisioni della Commissione relativo al condono; totale o parziale, del capitale o degli interessi di qualsiasi debito verificato dell'Austria dovranno essere motivate. §.13. Per cio' che concerne le votazioni, la Commissione si conformera' alle regole seguenti. Quando la Commissione prendera' una decisione, i voti di tutti delegali che hanno diritto di votare o, in loro assenza, dei delegati aggiunti, saranno registrati. L'astensione sara' considerata come voto emesso contro la proposta che si discute. Gli assessori non avranno diritto di voto. L'unanimita' sara' necessaria nelle questioni seguenti: a) questioni che interessano la sovranita' di una delle Potenze alleate e associate, o concernenti il condono, in tutto o in parte, del debito e delle obbligazioni dell'Austria; b) questioni relative all'importo e alle condizioni dei buoni o altre obbligazioni che il Governo austriaco deve emettere, e alla determinazione del tempo e delle modalita' della loro vendita, negoziazione o ripartizione; c) ogni proroga totale o parziale, oltre l'anno 1930, dei pagamenti che scadono tra il 1° maggio 1921 e infine del 1926, inclusivo; d) ogni proroga totale o parziale, per una durata superiore a tre anni, dei pagamenti che scadono dopo il 1926; e) questioni relative all'applicazione, in casi speciali, di un metodo di valutazione di danni diverso da quello adottato precedentemente in casi analoghi; f) questioni di interpretazione delle disposizioni di questa parte del presente trattato. Tutte le altre questioni saranno risolute a maggioranza. In caso di divergenza di opinioni fra i delegati, che neri fosse possibile risolvere mediante appello ai loro Governi, sulla questione so un determinato argomento sia di quelli per la decisione dei quali e' richiesto un voto unanime, i Governi alleati o associati si impegnano a deferire immediatamente questa divergenza all'arbitrato di una persona imparziale, che si metteranno d'accordo per designare e di cui si impegnano ad accettare il responso. § 14. Le decisioni prese dalla Commissione in conformita' dei poteri che le sono conferiti saranno esecutive o potranno ricevere applicazione immediata senza alcun'altra formalita'. § 15. La Commissione rimettera' a ciascuna potenza interessata, nelle forme che saranno determinate dalla Commissione medesima: 1° un certificato da cui resulti che essa detiene, per conto di quella Potenza, buoni delle emissioni suddette; questo certificato potra', a richiesta della Potenza di cui si tratta; essere diviso in un numero di tagliandi non maggiore di cinque; 2° volta per volta, certificati relativi ai beni consegnati dall'Austria in conto del suo debito per riparazioni, e ritenuti per conto di quella Potenza. Questi certificati saranno nominativi e potranno essere trasmessi per girata, previa notifica alla Commissione. Quando dei buoni sono emessi per essere venduti o negoziati, e quando dei beni sono consegnati dalla Commissione, dovra' essere ritirato un importo equivalente di certificati. § 16. Il Governo austriaco sara' addebitato, a datare dal 1° maggio 1921, degli interessi nel suo debito come sara' stato determinato dalla Commissione, dedotti i versamenti eseguiti sotto forma di pagamenti in denaro o suoi equivalenti, o in buoni emessi a profitto della Commissione, e ogni altro pagamento previsto all'art. 189. Il saggio di questo interesse sara' stabilito al 5 per cento a meno che la Commissione non stimi, in seguito, che le circostanze giustificano una modificazione di questo saggio. Nel determinare al 1° maggio l'importo complessivo del debito dell'Austria, la Commissione potra' tener conto degli interessi dovuti sulle somme relative alla riparazione dei danni materiali, dal 3 novembre 1918 fino, al 1° maggio 1921. § 17. In caso di inadempienza, da parte dell'Austria, di una qualunque delle obbligazioni contemplate in questa parte del presente trattato, la Commissione segnalera' immediatamente questa inadempienza a ciascuna delle Potenze interessate, e fara' le proposte che le parranno piu' opportune circa i provvedimenti da prendere in seguito a questa mancata esecuzione. § 18. I provvedimenti che le Potenze alleate e associate avranno diritto di prendere in caso di inadempienza volontaria da parte dell'Austria, re che l'Austria si impegna a non considerare etti di ostilita', possono consistere in atti di divieto o di rappresaglia economica e finanziaria, e in generale in qualsiasi provvedimento che i rispettivi Governi stimeranno sia reso necessario dalle circostanze. § 19. I pagamenti che devono essere eseguiti in oro o suoi equivalenti in acconto sui reclami ammessi dalle Potenze alleate e associate, possono in ogni tempo essere accettati dalla Commissione sotto forma, di beni mobili o immobili, merci, imprese, diritti e concessioni in territori austriaci o fuori di essi, navi, obbligazioni; azioni e valori qualunque specie, o monete austriache o di altri paesi; il loro valore in rapporto con l'oro sara' determinato a un giusto e onesto saggio dalla Commissione. § 20. Nello stabilire e accettare i pagamenti eseguiti per consegna di beni e diritti determinati, la Commissione terra' conto di ogni diritto e interesse legittimo delle Potenze alleate e associate e neutrali, e dei loro sudditi. § 21. Nessun membro, della Commissione sara' responsabile, se non davanti al Governo che lo ha designato, di qualsiasi atto od omissione attinente al suo ufficio. Nessuno dei Governi alleati e associati assume responsabilita' per conto di alcun altro Governo. § 22. Con riserva delle disposizioni del presente trattato, questo allegato potra' essere modificato col consenso unanime dei Governi rappresentanti nella Commissione. § 23. Quando l'Austria e i suoi alleati avranno pagato tutte le somme da essi dovute in esenzione del presente trattato delle decisioni, della Commissione e quando tutte le somme ricevute o i loro equivalenti saranno stati ripartiti fra le Potenze che vi hanno diritto, la Commissione sara' sciolta. ALLEGATO III. § 1. L'Austria riconosce il diritto delle Potenze alleate e associate alla sostituzione, tonnellata per tonnellata (stazza lorda) e categoria per categoria, di tutte le navi mercantili e battelli da pesca perduti o danneggiati per fatti di guerra. Tuttavia, sebbene le navi e i battelli austriaci esistenti rappresentino un tonnellaggio molto inferiore a quello perduto dalle Potenze alleate e associate per effetto dell'aggressione dell'Austria e dei suoi alleati, il diritto cosi' riconosciuto sara' esercitato su queste navi e battelli austriaci alle condizioni seguenti: Il Governo austriaco cede ai Governi alleati e associati, in proprio nome e in modo da' vincolare tutti gli altri interessati, la proprieta' di tutte le navi mercantili e battelli da pesca appartenenti ai sudditi dell'antico Impero d'Austria. § 2. Il Governo austriaco entro due mesi dall'entrata in vigore del presente trattato rimettera' alla Commissione delle riparazioni tutte le navi indicata al paragrafo 1. § 3. Le navi e i battelli indicati al paragrafo 1° comprendono tutte le navi e i battelli: a) che battono o hanno il diritto di battere bandiera mercantile austro-ungarica, inscritti nei porti dell'antico impero d'Austria; b) appartenenti a una persona, societa' o compagnia dell'antico Impero d'Austria, o a una societa' o compagnia d'un paese diverso dai paesi alleati o associati, o soggetta al controllo o alla direzione di sudditi dell'antico Impero d'Austria; c) attualmente in costruzione: 1° nell'antico Impero d'Austria; 2° in paesi diversi dai vivai alleati e associati, per conto d'un suddito o d'una societa' compagnia dell'antico Impero d'Austria. § 4. Allo scopo di fornire i titoli di Proprieta' per ogni nave consegnata, il Governo austriaco: a) rimettera' per ogni nave alla Commissione delle riparazioni, a sua richiesta, un atto di vendita od altro titolo di proprieta' che stabilisca il trasferimento alla Commissione della piena proprieta' della nave, libera da qualsiasi privilegio, ipoteca od onere; b) adottera' tutti i provvedimenti che potranno essere indicati dalla Commissione per assicurare che queste navi siano messe a disposizione della medesima. § 5. L'Austria si impegna a restituire in natura e in stato normale di mantenimento, alle Potenze alleate e associate, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, nel modo che sara' stabilito dalla Commissione delle riparazioni, tutte le navi e altri ordigni mobili per la navigazione fluviale, che dal 28 luglio 1913 sono passati per qualunque titolo, in suo possesso o in possesso di uno dei suoi sudditi, e che potranno essere identificati. Per compensare le perdite di tonnellaggio fluviale, derivanti da qualsiasi causa, sofferte durante la guerra dalle Potenze alleate e associate, e che non potranno essere riparate con le restituzioni predette, L'Austria si impegna a cedere alla Commissione delle riparazioni una parte dalla sua flottiglia fluviale, fino alla concorrenza dell'ammontare di tali perdite; questa cessione non potra' eccedere il 20 per cento del totale di questa flottiglia, come era costituita il 3 novembre 1918. Le modalita' di questa cessione saranno regolate dagli arbitri previsti all'art. 300, parte XII (Porti, vie d'acqua e ferrovie) del presente trattato, incaricati di risolvere le difficolta' relative alla ripartizione del tonnellaggio fluviale risultanti dal nuovo regime internazionale, di determinare le reti fluviali e le modificazioni territoriali attinenti a queste reti. § 6. L'Austria s'impegna a prendere tutti i provvedimenti che la Commissione delle riparazioni potra' indicarle, per conseguire il pieno diritto di proprieta' su tutte le navi che fossero state trasferite durante la guerra o che siano in via di trasferimento sotto bandiera neutrale, senza il consenso dei Governi alleati e associati. § 7. L'Austria rinuncia a ogni specie di rivendicazione contro i Governi alleati e associati, e contro i loro sudditi, per quanto concerne la detenzione o l'uso di qualsiasi nave o battello austriaco, e qualsiasi perdita o danno sofferto dalle navi predette. § 8. L'Austria rinunzia a qualsiasi rivendicazione delle navi o dei carichi affondati per causa o in conseguenza di un'azione navale e salvati in seguito, sui quali i Governi alleati e associati o i loro sudditi abbiano qualche interesse, come proprietari, noleggiatori, assicurati o a qualunque altro titolo, nonostante qualsiasi sentenza di condanna che fosse stata pronunciata da un tribunale delle prede dell'antica Monarchia austro-ungarica o dei suoi alleati. ALLEGATO IV. § 1. Le Potenze alleate e associate esigono, e l'Austria accetta, che a parziale soddisfazione delle sue obbligazioni determinate nella presente parte, e secondo le modalita' qui di seguito stabilite, essa applichi le sue risorse economiche direttamente alla restaurazione materiale delle regioni invase dalle Potenze alleate e associate, nella misura che queste Potenze stabiliranno. § 2. I Governi delle Potenze alleate e associate presenteranno alla Commissione delle riparazioni degli elenchi contenenti: a) gli animali, le macchine, il mobilio, i torni e gli altri articoli similari aventi carattere commerciale, che sono stati confiscati, adoperati o distrutti dall'Austria, o distrutti in conseguenza diretta delle operazioni militari, e che questi Governi desiderano, a soddisfazione di bisogni immediati ed urgenti, di vedere sostituiti con altri animali o articoli della stessa specie, esistenti sul territorio austriaco all'entrata in vigore del presente trattato; b) i materiali di ricostruzione (pietra, mattoni, mattoni refrattari, tegole, legno da costruzione, vetri, acciaio, calce, cemento e simili) le macchine, gli apparecchi di riscaldamento, o mobili e ogni altro articolo avente carattere commerciale, che i detti Governi desiderano far produrre e fabbricare in Austria, perce' siano consegnati loro ai fini della restaurazione delle regioni invase. § 3. Gli elenchi relativi agli articoli di cui al paragrafo 2 lettera a) saranno presentati nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del presente trattato. Gli elenchi relativi agli articoli di cui al paragrafo 2 lettera b) saranno presentati non oltre il 31 dicembre 1919. Gli elenchi conteranno tutti i particolari d'uso nei contratti commerciali relativi agli articoli predetti, compresa la specificazione, il termine di consegna, che non deve eccedere quattro anni, e il luogo di essa; non conterranno il prezzo, ne' la stima, che devono essere stabiliti dalla Commissione nel modo che segue. § 4. Appena ricevuti gli elenchi, la Commissione esaminera' in quale misura i materiali e gli animali ivi indicati possono essere pretesi dall'Austria. Per decidere in proposito, la Commissione terra' conto delle condizioni interne dell'Austria, in quanto sia necessario al mantenimento della sua vita sociale ed economica; terra' conto altresi' dei prezzi e delle date a cui gli articoli similari possono essere ottenuti nei paesi alleati e associati, confrontandoli con quelli applicabili agli articoli austriaci; terra' conto finalmente dell'interesse generale che hanno i Governi alleati e associati a cio' che la vita industriale dell'Austria non sia disorganizzata al punto da compromettere la sua capacita' di adempiere gli altri obblighi di riparazione che da essa si pretendono. Non si chiederanno all'Austria macchine, mobilio, torni o qualsiasi altro articolo simile di carattere commerciale, attualmente in uso nell'industria, se non a condizione che ogni provvista di questi articoli sia disponibile e da vendere: d'altra parte, le domande di questo genere non eccederanno il 30 per cento della quantita' di ogni articolo in uso in qualsiasi stabilimento o impresa austriaca. La Commissione dara' ai rappresentanti del Governo austriaco facolta' di essere sentito, in un dato termine, sulla sua capacita' di fornire i detti materiali, animali ed oggetti. Le decisioni della Commissione saranno notificate, al piu' presto possibile, al Governo austriaco e ai vari Governi alleati e associati che vi hanno interesse. Il Governo austriaco si impegna a consegnare i materiali, gli oggetti e gli animali indicati nella notifica, e i Governi alleati e associati interessati s'impegnano, ciascuno per la propria parte, ad accettarli, purche' siano conformi alle specificazioni date e purche', a giudizio della Commissione, non siano disadatti all'uso richiesto per l'opera di riparazione. § 5. La Commissione determinera' il valore da attribuire ai materiali, oggetti ed animali consegnati: i Governi alleati o associati che li riceveranno consentono di essere addebitati del relativo valore e riconoscono che la somma corrispondente dovra' essere considerata come un pagamento fatto all'Austria, da ripartire in conformita' dell'art. 183 di questa parte del presente trattato. Quando sara' esercitato il diritto di chiedere la restaurazione materiale alle condizioni predette, la Commissione si assicurera' che la somma portata a credito dell'Austria rappresenti il valore normale del lavoro compiuto e dei materiali forniti, e che l'importo della domanda fatta dalla potenza di cui si tratta, per il danno cosi' parzialmente riparato, sia diminuito in proporzione del contributo alla riparazione, cosi' fornito. § 6. A titolo di immediata anticipazione, in acconto degli animali previsti al paragrafo 2°, l'Austria s'impegna a consegnare, nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, in ragione di un terzo per ogni mese e per ogni specie, le quantita' seguenti di bestiame vivo: 1° al Governo italiano: 4000 vacche lattifere da 3 a 5 anni; 1000 giovenche; 1000 vitelli; 50 tori da 18 mesi a tre anni; 1000 bovi da lavoro; 2000 troie. 2° al Governo serbo-croato-sloveno; 1000 vacche lattifere; 500 giovenche; 1000 vitelli; 25 tori da 18 mesi a 3 anni; 500 bovi da lavoro; 1000 cavalli da lavoro; 1000 montoni. 3° al Governo rumeno: 1000 vacche lattifere da 3 a 5 anni; 500 giovenche; 1000 vitelli: 25 tori da 18 mesi a 3 anni; 500 bovi da lavoro; 1000 cavalli da lavoro; 1000 montoni. Gli animali consegnati dovranno essere in buono stato di salute e in condizioni normali. Se gli animali cosi' consegnati non potranno essere identificati per quelli asportati e confiscati, il loro valore sara' inscritto a credito degli obblighi di riparazione dell'Austria, in conformita' delle disposizioni del paragrafo 5 del presente allegato. § 7. A titolo di immediata anticipazione e in acconto sugli articoli indicati al paragrafo 2, l'Austria s'impegna a consegnare, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente trattato, in ragione di un sesto per ogni mese, le quantita' di mobili in legno duro e tenero, destinati alla vendita in Austria, che le potenze alleate e associate chiederanno mese per mese, per mezzo della Commissione delle riparazioni, e che questa stimera' giustificate dalle asportazioni e distruzioni compiute durante la guerra sul territorio delle dette Potenze, e proporzionate alle disponibilita' dell'Austria. Il prezzo degli articoli cosi' forniti sara' inscritto a credito dell'Austria, alle condizioni previste al paragrafo 5 del presente allegato. ALLEGATO V. § 1. L'Austria da' a ciascuno dei Governi alleati e associati, a titolo di riparazione parziale, un'opzione per la consegna annuale, durante i cinque anni che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, delle materie prime enumerate qui di seguito, fino a concorrenza delle quantita' che verranno a trovarsi nello stesso rapporto di fronte alla rispettiva importazione annuale dall'Austria-Ungheria, anteriore alla guerra, delle risorse dell'Austria, considerata nelle sue frontiere come sono stabilite dal presente trattato, di fronte alle risorse anteriori alla guerra dell'antico Impero austro-ungarico: legno da costruzione e prodotti derivati dal legno; ferro e leghe di ferro; magnesite. § 2. Il prezzo dovuto per i prodotti di cui al paragrafo precedente sara' quello pagato dai sudditi austriaci, nelle medesime condizioni d'imballaggio o di trasporto alla frontiera austriaca, con tutte le facilitazioni consentite per la consegna degli stessi prodotti agli austriaci. § 3. Le opzioni del presente allegato saranno esercitate per mezzo della Commissione delle riparazioni. Per l'esecuzione delle disposizioni predette, essa avra' facolta' di statuire su tutte le questioni relative alla procedura, alle qualita' e quantita' delle forniture, al termine e ai modi della consegna e del pagamento. Le domande, accompagnate dalle necessarie specificazioni, dovranno essere notificate all'Austria 120 giorni prima della data stabilita per l'inizio dell'esecuzione, quanto alle consegne da fare a partire dal 1° gennaio 1920, e 20 giorni prima dalla stessa data, quanto alle consegne da fare tra la data dell'entrata in vigore del presente trattato e il 10 gennaio 1920. Se la Commissione ritiene che la completa ammissione delle domande peserebbe in modo eccessivo sui bisogni industriali austriaci, essa potra' rinviarle o annullarle, e stabilire un ordine qualsiasi di priorita'. ALLEGATO VI. L'Austria rinunzia, in nome proprio e dei propri sudditi, a favore dell'Italia, a ogni diritto, titolo o privilegio di qualsiasi specie sui cavi o porzioni di cavi che collegano i territori italiani, compresi quelli attribuiti all'Italia dal presente trattato. L'Austria rinunzia egualmente, in nome proprio e dei propri sudditi, a favore delle principali Potenze alleate e associate, a ogni diritto, titolo o privilegio di qualsiasi specie sui cavi o porzioni di cavi che collegano fra loro territori ceduti dall'Austria a termini del presente trattato, a differenti Potenze alleate o associate. Gli Stati interessati dovranno mantenere la stazione (atterrissage) e il funzionamento di detti cavi. Per quanto riguarda il cavo Trieste-Corfu', il Governo italiano godra', nei rapporti con la Societa' proprietaria, della stessa condizione di cui godeva il Governo austro-ungarico. II valore dei cavi o porzioni di cavi di cui nei due primi capoversi del presente allegato, calcolato in base al prezzo d'impianto e diminuito di una percentuale adeguata per il deprezzamento, sara' inscritto, a credito dell'Austria, al capitolo delle riparazioni.