(Trattato-art. 190)
 
                              Art. 190 
 
 
  La cessione dei cavi sottomarini  austriaci,  in  mancanza  di  una
disposizione   speciale   del   presente   trattato,   e'    regolata
dall'allegate VI. 
 
                             ALLEGATO I. 
 
  Puo' essere reclamato un compenso dall'Austria, in conformita'  del
precedente articolo 178, per la totalita' dei  danni  compresi  nelle
seguenti categorie: 
 
1° Danni causati ai civili, colpiti nella persona o nella vita, e  ai
superstiti che erano a loro carico,  da  qualsiasi  atto  di  guerra,
compresi i bombardamenti o altri attacchi per terra, per mare  e  per
aria, e tutte le conseguenze dirette di essi e di ogni operazione  di
     guerra dei due gruppi di belligeranti, dovunque avveratisi. 
 
2° Danni causati dall'Austria o dai suoi alleati dai civili,  vittime
di atti di crudelta' o di maltrattamenti incluse le offese alla  vita
o alla salute in seguito a detenzione, deportazione,  internamento  o
evacuazione abbandono, in mare o lavoro forzato) dovunque avveratisi,
              e ai superstiti che erano a loro carico. 
 
3° Danni  causati  dall'Austria  o  dai  suoi  alleati,  sul  proprio
territorio o in territorio occupato o invaso ai  civili,  vittime  di
qualsiasi atto che abbia  compromesso  la  salute,  la  capacita'  di
     lavoro, l'onore, ed ai superstiti che erano a loro carico. 
 
4° Danni causati da qualsiasi specie di maltrattamento ai prigionieri
                             di guerra. 
 
5° come danno causato ai popoli delle Potenze  alleate  e  associate,
tutto le pensioni e i  compensi  della  stessa  specie  alle  vittime
militari della guerra (forze armate di  terra,  di  mare  ed  aereo),
mutilati, feriti, malati od invalidi, e alle persone di cui erano  il
sostegno;  l'ammontare  delle  somme  dovute  ai  Governi  alleati  e
associati sara' calcolato, per ciascuno di essi,  secondo  il  valore
capitalizzato di tali pensioni o compensi alla data della entrata  in
vigore del presente trattato, in base alle tariffe vigenti in Francia
                         il 1° maggio 1919. 
 
6° Spese per l'assistenza fornita dai Governi delle Potenze alleate e
associate ai prigionieri di guerra, alle loro famiglie o alle persone
                      di cui erano il sostegno. 
 
7° Sussidi concessi dai Governi delle  Potenze  alleate  e  associate
alle famiglie e alle altre persone a carica dei mobilitati e di tutti
coloro che hanno servito nelle forze armate; l'ammontare delle  somme
dovute, per ciascuno degli anni durante i quali si sono verificate le
ostilita', sara' calcolato per ciascuno dei detti  Governi,  in  base
alla tariffa media applicata in Francia durante  il  detto  anno,  ai
                     pagamenti di questa specie. 
 
8° Danni causati  a  civili,  in  seguito  all'obbligo  imposto  loro
dall'Austria  o  dai  suoi  alleati  di  lavorare  senza  una  giusta
                           rimunerazione. 
 
9° Danni relativi alle proprieta', dovunque situate,  appartenenti  a
una delle Potenze alleate  e  associate  o  ai  loro  sudditi  (fatta
eccezione delle opere o del materiale militare e  navale),  che  sono
state asportate, prese, danneggiate o distrutte per atto dell'Austria
o dei suoi alleati, in terra, sul mare o per aria, e danni che furono
conseguenza diretta delle ostilita'  o  di  qualsiasi  operazione  di
                               guerra. 
 
10° Danni dati in forma di prelevamenti ammende o esazioni  analoghe,
imposte dall'Austria o dai suoi alleati alle popolazioni civili; 
 
                            ALLEGATO II. 
 
                                § 1. 
 
  La Commissione prevista all'articolo 179  prendera'  il  titolo  di
«Commissione delle riparazioni»; essa sara' designata negli  articoli
seguenti con le parole: «la Commissione». 
 
                                § 2. 
 
  I delegati alla Commissione  saranno  nominati  dagli  Stati  Uniti
d'America,  dalla  Gran  Bretagna,  dalla  Francia,  dall'Italia  dal
Giappone, dal Belgio, dalla Grecia,  dalla  Polonia,  dalla  Romania,
dallo Stato serbo-croato-sloveno o dalla Czeco-Slovacchia. Gli  Stati
Uniti d'America, la Gran Bretagna, la Francia, l'Italia, il  Giappone
e il Belgio nomineranno un delegato ciascuno. Le altre cinque Potenze
nomineranno un delegato comune, secondo  le  disposizioni  del  terzo
alinea del seguente paragrafo 3.  Insieme  con  ogni  delegato  sara'
nominato un delegato aggiunto che lo sostituira' in caso di  malattia
o di assenza forzata; in ogni altra circostanza esso  avra'  soltanto
il diritto di assistere alla discussione, senza prendervi parte. 
 
  In nessun caso potranno prendere parte alla discussione e al voto i
delegati di oltre cinque delle Potenze  predette.  I  delegati  degli
Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia o dell'Italia avranno
sempre questo diritto. Quello del Belgio lo avra' sempre,  salvo  nei
casi seguenti. Il delegato del Giappone avra' questo  diritto  quando
saranno esaminate questioni relative ai danni marittimi. Il  delegato
comune delle altre cinque Potenze lo avra' quando  saranno  esaminate
questioni relative all'Austria, all'Ungheria o alla Bulgaria. 
 
  Ciascuno dei Governi rappresentati nella Commissione avra'  diritto
di ritrarsene, salvo  preavviso  di  dodici  mesi  alla  Commissione,
confermato nel corso del sesto mese dalla data della prima notifica. 
 
                                § 3. 
 
  Ogni Potenza alleata o  associata  che  vi  abbia  interesse  avra'
diritto di nominare un delegato che non  interverra'  e  non  agira',
come assessore, se non quando i crediti e gli interessi della Potenza
predetta saranno esaminati e discussi;  questa  delegato  non  avra',
diritto di voto. 
 
  La sezione che la Commissione costituira', a norma dell'art. 179 di
questa parte, comprendera' i rappresentanti delle  seguenti  Potenze:
Stati   Uniti   d'America,   Gran    Bretagna,    Francia,    Italia,
Grecia-Polonia,   Romania;   Stato   serbo-croato-sloveno   e   Czeco
Slovacchia,  senza  che  questa  composizione  influisca  per   nulla
sull'ammissibilita'  dei  reclami.  Quando  la  sezione  votera',   i
rappresentanti degli Stati  Uniti  d'America,  della  Gran  Bretagna,
della Francia, e dell'Italia avranno ciascuno due voti. 
 
  I rappresentanti delle altre cinque Potenze pretta  nomineranno  un
delegato  comune,  che  prendera'  parte   alla   Commissione   nelle
condizioni indicate al paragrafo  2  del  presente  allegato.  Questo
delegato, che sara'  nominato  per  un  anno,  sara'  successivamente
scelto fra i sudditi di ciascuna delle cinque Potenze predette. 
 
                                § 4. 
 
  In caso di morte, dimissione o richiamo di ogni delegato,  delegato
aggiunto o assessore, dovra' essergli designato un successore il piu'
presto possibile; 
 
                                § 5. 
 
  La Commissione avra' il suo principale ufficio permanente a Parigi,
e vi terra' la sua prima riunione nel termine piu'  breve  possibile,
dopo l'entrata in vigore dal presente trattato; essa si  riunira'  in
seguito nei luoghi e alle date che stimera' opportune e secondo ch'e'
necessario per il piu' rapido adempimento dei suoi obblighi. 
 
                                § 6. 
 
  La Commissione eleggera' nella sua prima adunanza, fra  i  delegati
predetti, un presidente o un vice-presidente che rimarranno in carica
un anno e saranno rieleggibili;  se  l'ufficio  di  presidente  o  di
vice-presidente diviene vacante nel corso di un periodo  annuale,  la
Commissione procedera' subito a una nuova elezione per il  resto  del
detto periodo. 
 
                                § 7. 
 
  La Commissione e' autorizzata a nominare i funzionari, gli agenti e
gli impiegati che possono occorrere per l'attuazione dei suoi compiti
e a stabilirne la rimunerazione, a costituire sezioni o  comitati,  i
cui  membri  potranno  anche  essere  estranei  alla  Commissione,  a
prendere tutti i provvedimenti esecutivi necessari per  l'adempimento
del suo compito, e a delegare autorita'  e  pieni  poteri  ai  propri
funzionari; agenti, sezioni e comitati. 
 
                                S 8. 
 
  Tutte le deliberazioni della Commissione saranno  segrete,  a  meno
che, par ragioni  speciali,  in  casi  particolari  essa  non  decida
altrimenti. 
 
                                § 9. 
 
  La Commissione dovra', nei termini che stabilira' volta por  volta,
e se il Governo austriaco ne fa richiesta, sentire gli argomenti e le
testimonianze prodotte dall'Austria su  qualunque  questione  che  si
riferisca alla sua capacita di pagamento. 
 
                                § 10. 
 
  La Commissione esaminera' i reclami e dara'  al  Governo  austriaco
equa facolta' di farsi sentire, senza che esso possa prendere  parte,
in qualsiasi modo, alle  decisioni  della  medesima.  La  Commissione
accordera' la  stessa  facolta'  agli  alleati  dell'Austria,  quando
stimera' che i loro interessi siano in causa. 
 
                                § 11. 
 
  La Commissione non sara' vincolata da alcuna  legge  ne'  da  alcun
codice speciale, ne' da alcuna speciale norma circa  l'istruttoria  e
la procedura; sara' guidata dalla giustizia, dalla  equita'  e  dalla
buona fede. Le sue decisioni dovranno essere fondate  su  principi  e
regole uniformi, in tatti in tutti i casi in cui  questi  principi  e
queste tegole saranno applicabili. Stabilira' le  norme  relative  ai
mezzi di prova dei  reclami.  Potra'  servirsi  di  qualsiasi  metodo
attendibile di calcolo. 
 
                                § 12. 
 
  La Commissione  avra'  i  poteri  ed  esercitera'  le  attribuzioni
conferitele dal presente trattato. 
 
  Avra', in termini generali, i piu' estesi poteri di sorveglianza  e
di esecuzione, per quanto concerne  il  problema  delle  riparazioni,
come e' regolato in questa parte, di cui essa potra' interpretare  le
disposizioni. Con riserva delle disposizioni del  presente  trattato,
la Commissione e' costituita, dal complesso  dei  Governi  alleati  e
associati  di  cui  ai  paragrafi  2  e  3,   come   loro   esclusiva
rappresentanza, per la rispettiva  quota,  allo  scopo  di  ricevere,
vendere, conservare  e  ripartire  il  pagamento  delle  riparazioni,
dovute dall'Austria a termini di questa parte del presente  trattato.
Essa dovra' conformarsi alle condizioni e disposizioni seguenti; 
 
    a) Ogni frazione dell'importo totale dei crediti  verificati  che
non sara' pagata in oro, navi, valori o merci, o in  qualsiasi  altro
modo, dovra' essere coperta dall'Austria, in condizioni  che  saranno
determinate dalla Commissione, con la consegna, a titolo di garanzia,
di un importo equivalente di buoni, titoli d'obbligazione, o di altro
genere, allo scopo di costituire un riconoscimento della frazione  di
debito di cui si tratta; 
 
    b) Nel valutare periodicamente le capacita'  di  pagamento  della
Commissione esaminera' il sistema  fiscale  austriaco:  1°  affinche'
tutte le rendite  dell'Austria,  comprese  le  rendite  destinate  al
servizio o al pagamento di ogni prestito interno, siano destinate con
privilegio al pagamento delle  somme  da  essa  dovute  a  titolo  di
riparazioni; 2° in modo da  acquistare  la  certezza  che,  in  linea
generale, il sistema fiscale  austriaco  e'  altrettanto  gravoso  in
proporzione, che quello di ciascuna delle Potenze rappresentate nella
Commissione. 
 
  La Commissione ricevera' istruzioni che le prescriveranno di  tener
conto  particolare:  1°  della  situazione  economica  e  finanziaria
effettiva del  territorio  austriaco,  come  risulta  delimitato  dal
presente trattato: 2° della diminuzione delle sue risorse e della sua
capacita'  di  pagamento  risultante  dalle  clausole  del   presente
trattato. 
 
  Fino a che la situazione  dell'Austria  non  sara'  modificata,  la
Commissione dovra' prendere in considerazione questi elementi, quando
stabilira', l'importo definitivo delle obbligazioni  dell'Austria,  e
versamenti coi quali essa  dovra'  estinguere  il  suo  debito  e  le
proroghe di ogni pagamento di interessi che potranno  essere  da  lei
richiesti; 
 
    c) La Commissione si fara' consegnare dall'Austria, in garanzia e
riconoscimento del suo debito, come e' prescritto  all'art.  181  dei
buoni al portatore in oro, liberi di tasse  o  imposte  di  qualsiasi
specie, stabilite o da stabilire dal Governo austriaco o da qualunque
autorita'  che  ne  dipenda;  questi  buoni  saranno  consegnati   in
qualsiasi  momento  ritenuto  opportuno  dalla  Commissione,  in  tre
frazioni, i cui importi saranno del pari stabiliti dalla Commissione,
la corona-oro essendo pagabile in conformita' dell'art. 213, parte IX
(Clausole finanziarie) del presente trattato. 
 
   1° Una prima emissione di buoni al portatore, pagabili  non  oltre
il 1° maggio 1921 senza  interessi;  saranno  applicati  specialmente
all'importo  di  questi  buoni  i  versamenti  che  l'Austria  si  e'
impegnata ad eseguire, in conformita' dell'art.  181  della  presente
parte,  dedotte  le  somme  destinate  al  rimborso  delle  spese  di
mantenimento delle truppe di occupazione e al pagamento  delle  spese
di vettovagliamento, in viveri e materie prime; quei  buoni  che  non
fossero, stati ammortizzati al 1° maggio 1921  saranno  cambiati  con
nuovi buoni dello stesso tipo dei seguenti (paragrafo 12, lettera  c,
n. 2); 
 
   2° Una seconda emissione di buoni al portatore con l'interesse del
2 e 1/2 % (due e mezzo per cento) tra il 1921 e il 1926, e in seguito
al 5 % (cinque per cento) cori l'1 % (uno  per  cento)  in  piu'  per
l'ammortamento,   a   datare   del    1926,    sull'importo    totale
dell'emissione. 
 
   3° Un impegno scritto di emettere a titolo di nuovo versamento,  e
soltanto quando la Commissione  sara'  convinta  che  l'Austria  puo'
assicurare il servizio degli interessi e del fondo  di  ammortamento,
in buoni al portatore all'interesse dei 5 % (cinque  per  cento);  le
date e i modi di pagamento del capitale  e  degli  interessi  saranno
stabiliti dalla Commissione. 
 
  Le date alle quali gli interessi sono dovuti, il modo d'impiego del
fondo  di  ammortamento  e  tutte  le  questioni  analoghe   relative
all'emissione, alla gestione  e  al  regolamento  dell'emissione  dei
buoni saranno determinate volta per volta dalla Commissione. 
 
  A titolo di riconoscimento e di garanzia, si potranno esigere nuove
emissioni,  alle   condizioni   che   la   Commissione   determinera'
ulteriormente volta per volta. 
 
  Quando la Commissione  delle  riparazioni  procedesse  a  stabilire
definitivamente, e, non piu' soltanto in via provvisoria, l'ammontare
della parte degli oneri comuni che incombe all'Austria; in seguito ai
reclami delle Potenze alleate e associate, la Commissione  annullera'
immediatamente i buoni che  fossero  stati  emessi  oltre  di  questo
ammontare. 
 
    d) Nel caso che i buoni, le obbligazioni o  altri  riconoscimenti
di debito emessi dall'Austria, in garanzia e riconoscimento  del  suo
debito di riparazioni, fossero attribuiti a titolo definitivo e non a
titolo di garanzia, a persone diverse dai singoli Governi a  profitto
dei quali e' stato in  origine  stabilito  l'importo  del  debito  di
riparazioni dell'Austria, questo  debito  sara'  considerato  estinto
riguardo ad essi, per un importo corrispondente  al  valere  nominale
dei buoni cosi' attribuiti definitivamente, o l'obbligo  dell'Austria
inerente ai detti buoni sara' limitato  all'obbligazione  che  vi  e'
espressa. 
 
    e) Le spese rese necessarie, dalle riparazioni e ricostruzioni di
proprieta' situate, nelle regioni invase  e  devastate,  compresa  la
reinstallazione  dei  mobili,  delle  macchine  e   di   ogni   altra
suppellettile, saranno valutate al costo del  tempo  in  cui  saranno
eseguiti lavori. 
 
    f) Le decisioni della Commissione relativo al condono;  totale  o
parziale,  del  capitale  o  degli  interessi  di  qualsiasi   debito
verificato dell'Austria dovranno essere motivate. 
 
                                §.13. 
 
  Per cio' che concerne le votazioni, la Commissione  si  conformera'
alle regole seguenti. 
 
  Quando la Commissione prendera' una  decisione,  i  voti  di  tutti
delegali che hanno diritto di votare o, in loro assenza, dei delegati
aggiunti, saranno registrati.  L'astensione  sara'  considerata  come
voto emesso contro la proposta che  si  discute.  Gli  assessori  non
avranno diritto di voto. 
 
  L'unanimita' sara' necessaria nelle questioni seguenti: 
 
    a) questioni che interessano la sovranita' di una  delle  Potenze
alleate e associate, o concernenti il condono, in tutto o  in  parte,
del debito e delle obbligazioni dell'Austria; 
 
    b) questioni relative all'importo e alle condizioni dei  buoni  o
altre obbligazioni che il Governo austriaco  deve  emettere,  e  alla
determinazione del  tempo  e  delle  modalita'  della  loro  vendita,
negoziazione o ripartizione; 
 
    c) ogni  proroga  totale  o  parziale,  oltre  l'anno  1930,  dei
pagamenti che scadono tra il  1°  maggio  1921  e  infine  del  1926,
inclusivo; 
 
    d) ogni proroga totale o parziale, per una durata superiore a tre
anni, dei pagamenti che scadono dopo il 1926; 
 
    e) questioni relative all'applicazione, in casi speciali,  di  un
metodo  di  valutazione  di  danni   diverso   da   quello   adottato
precedentemente in casi analoghi; 
 
    f) questioni di  interpretazione  delle  disposizioni  di  questa
parte del presente trattato. 
 
  Tutte le altre questioni saranno risolute a maggioranza. 
 
  In caso di divergenza di opinioni fra i delegati,  che  neri  fosse
possibile risolvere mediante appello ai loro Governi, sulla questione
so un determinato argomento sia di quelli per la decisione dei  quali
e' richiesto un voto  unanime,  i  Governi  alleati  o  associati  si
impegnano a deferire immediatamente questa  divergenza  all'arbitrato
di una persona imparziale, che si metteranno d'accordo per  designare
e di cui si impegnano ad accettare il responso. 
 
                                § 14. 
 
  Le decisioni prese dalla Commissione in conformita' dei poteri  che
le sono conferiti saranno esecutive o potranno ricevere  applicazione
immediata senza alcun'altra formalita'. 
 
                                § 15. 
 
  La Commissione rimettera' a  ciascuna  potenza  interessata,  nelle
forme che saranno determinate dalla Commissione medesima: 
 
    1° un certificato da cui resulti che essa detiene, per  conto  di
quella Potenza, buoni delle emissioni  suddette;  questo  certificato
potra', a richiesta della Potenza di cui si tratta; essere diviso  in
un numero di tagliandi non maggiore di cinque; 
 
    2° volta per  volta,  certificati  relativi  ai  beni  consegnati
dall'Austria in conto del suo debito per riparazioni, e ritenuti  per
conto di quella Potenza. 
 
  Questi certificati saranno nominativi e potranno  essere  trasmessi
per girata, previa notifica alla Commissione. 
 
  Quando dei buoni sono emessi per  essere  venduti  o  negoziati,  e
quando dei beni sono  consegnati  dalla  Commissione,  dovra'  essere
ritirato un importo equivalente di certificati. 
 
                                § 16. 
 
  Il Governo austriaco sara' addebitato, a datare dal 1° maggio 1921,
degli interessi nel suo debito come  sara'  stato  determinato  dalla
Commissione, dedotti i versamenti eseguiti sotto forma  di  pagamenti
in denaro o suoi equivalenti, o in  buoni  emessi  a  profitto  della
Commissione, e ogni altro pagamento previsto all'art. 189. 
 
  Il saggio di questo interesse sara' stabilito al 5 per cento a meno
che  la  Commissione  non  stimi,  in  seguito,  che  le  circostanze
giustificano una modificazione di questo saggio. 
 
  Nel determinare al  1°  maggio  l'importo  complessivo  del  debito
dell'Austria, la  Commissione  potra'  tener  conto  degli  interessi
dovuti sulle somme relative alla riparazione dei danni materiali, dal
3 novembre 1918 fino, al 1° maggio 1921. 
 
                                § 17. 
 
  In caso di inadempienza, da parte dell'Austria,  di  una  qualunque
delle obbligazioni contemplate in questa parte del presente trattato,
la  Commissione  segnalera'  immediatamente  questa  inadempienza   a
ciascuna delle Potenze  interessate,  e  fara'  le  proposte  che  le
parranno piu' opportune circa i provvedimenti da prendere in  seguito
a questa mancata esecuzione. 
 
                                § 18. 
 
  I provvedimenti che le Potenze alleate e associate avranno  diritto
di prendere in caso di inadempienza volontaria da parte dell'Austria,
re che l'Austria si impegna a  non  considerare  etti  di  ostilita',
possono consistere in atti di divieto o di rappresaglia  economica  e
finanziaria,  e  in  generale  in  qualsiasi  provvedimento   che   i
rispettivi Governi stimeranno sia reso necessario dalle circostanze. 
 
                                § 19. 
 
  I pagamenti che devono essere eseguiti in oro o suoi equivalenti in
acconto sui  reclami  ammessi  dalle  Potenze  alleate  e  associate,
possono in ogni tempo essere accettati dalla Commissione sotto forma,
di beni mobili o immobili, merci, imprese, diritti e  concessioni  in
territori austriaci o fuori di essi,  navi,  obbligazioni;  azioni  e
valori qualunque specie, o monete austriache o  di  altri  paesi;  il
loro valore in rapporto con l'oro sara' determinato  a  un  giusto  e
onesto saggio dalla Commissione. 
 
                                § 20. 
 
  Nello stabilire e accettare i pagamenti eseguiti  per  consegna  di
beni e diritti determinati,  la  Commissione  terra'  conto  di  ogni
diritto e interesse legittimo delle Potenze  alleate  e  associate  e
neutrali, e dei loro sudditi. 
 
                                § 21. 
 
  Nessun membro, della Commissione sara' responsabile, se non davanti
al Governo che lo  ha  designato,  di  qualsiasi  atto  od  omissione
attinente al suo ufficio. Nessuno dei  Governi  alleati  e  associati
assume responsabilita' per conto di alcun altro Governo. 
 
                                § 22. 
 
  Con  riserva  delle  disposizioni  del  presente  trattato,  questo
allegato potra' essere modificato col consenso  unanime  dei  Governi
rappresentanti nella Commissione. 
 
                                § 23. 
 
  Quando l'Austria e i suoi alleati avranno pagato tutte le somme  da
essi dovute in esenzione del presente trattato delle decisioni, della
Commissione e quando tutte le somme ricevute  o  i  loro  equivalenti
saranno stati ripartiti fra le  Potenze  che  vi  hanno  diritto,  la
Commissione sara' sciolta. 
 
                            ALLEGATO III. 
 
                                § 1. 
 
  L'Austria riconosce il diritto delle Potenze  alleate  e  associate
alla  sostituzione,  tonnellata  per  tonnellata  (stazza  lorda)   e
categoria per categoria, di tutte le navi mercantili  e  battelli  da
pesca perduti o danneggiati per fatti di guerra. 
 
  Tuttavia,  sebbene  le  navi  e  i  battelli  austriaci   esistenti
rappresentino un tonnellaggio molto inferiore a quello perduto  dalle
Potenze alleate e associate per effetto dell'aggressione dell'Austria
e dei suoi alleati, il diritto cosi' riconosciuto sara' esercitato su
queste navi e battelli austriaci alle condizioni seguenti: 
 
  Il Governo austriaco  cede  ai  Governi  alleati  e  associati,  in
proprio nome e in modo da' vincolare tutti gli altri interessati,  la
proprieta'  di  tutte  le  navi  mercantili  e  battelli   da   pesca
appartenenti ai sudditi dell'antico Impero d'Austria. 
 
                                § 2. 
 
  Il Governo austriaco entro due  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente trattato rimettera' alla Commissione delle riparazioni tutte
le navi indicata al paragrafo 1. 
 
                                § 3. 
 
  Le navi e i battelli indicati al paragrafo 1° comprendono tutte  le
navi e i battelli: a) che battono  o  hanno  il  diritto  di  battere
bandiera mercantile austro-ungarica, inscritti nei porti  dell'antico
impero d'Austria; b) appartenenti a una persona, societa' o compagnia
dell'antico Impero d'Austria, o a una societa' o compagnia d'un paese
diverso dai paesi alleati o associati, o soggetta al controllo o alla
direzione di sudditi dell'antico Impero d'Austria; c) attualmente  in
costruzione: 1° nell'antico Impero d'Austria; 2° in paesi diversi dai
vivai alleati e associati, per conto d'un suddito  o  d'una  societa'
compagnia dell'antico Impero d'Austria. 
 
                                § 4. 
 
  Allo scopo  di  fornire  i  titoli  di  Proprieta'  per  ogni  nave
consegnata, il Governo austriaco: 
 
    a) rimettera' per ogni nave alla Commissione delle riparazioni, a
sua richiesta, un atto di vendita od altro titolo di  proprieta'  che
stabilisca il trasferimento alla Commissione della  piena  proprieta'
della nave, libera da qualsiasi privilegio, ipoteca od onere; 
 
    b) adottera' tutti i provvedimenti che potranno  essere  indicati
dalla Commissione per  assicurare  che  queste  navi  siano  messe  a
disposizione della medesima. 
 
                                § 5. 
 
  L'Austria si impegna a restituire in natura e in stato  normale  di
mantenimento, alle  Potenze  alleate  e  associate,  entro  due  mesi
dall'entrata in vigore del presente  trattato,  nel  modo  che  sara'
stabilito dalla Commissione delle riparazioni, tutte le navi e  altri
ordigni mobili per la navigazione fluviale, che dal  28  luglio  1913
sono passati per qualunque titolo, in suo possesso o in  possesso  di
uno dei suoi sudditi, e che potranno essere identificati. 
 
  Per compensare le perdite di tonnellaggio  fluviale,  derivanti  da
qualsiasi causa, sofferte durante la guerra dalle Potenze  alleate  e
associate, e che non potranno essere  riparate  con  le  restituzioni
predette, L'Austria  si  impegna  a  cedere  alla  Commissione  delle
riparazioni una  parte  dalla  sua  flottiglia  fluviale,  fino  alla
concorrenza dell'ammontare  di  tali  perdite;  questa  cessione  non
potra' eccedere il 20 per cento del totale di questa flottiglia, come
era costituita il 3 novembre 1918. 
 
  Le modalita' di questa  cessione  saranno  regolate  dagli  arbitri
previsti all'art. 300, parte XII (Porti, vie d'acqua e ferrovie)  del
presente trattato, incaricati di risolvere  le  difficolta'  relative
alla ripartizione del  tonnellaggio  fluviale  risultanti  dal  nuovo
regime  internazionale,  di  determinare  le  reti  fluviali   e   le
modificazioni territoriali attinenti a queste reti. 
 
                                § 6. 
 
  L'Austria  s'impegna  a  prendere  tutti  i  provvedimenti  che  la
Commissione delle riparazioni potra'  indicarle,  per  conseguire  il
pieno diritto di proprieta'  su  tutte  le  navi  che  fossero  state
trasferite durante la guerra o che  siano  in  via  di  trasferimento
sotto bandiera neutrale, senza il  consenso  dei  Governi  alleati  e
associati. 
 
                                § 7. 
 
  L'Austria rinuncia a ogni specie di rivendicazione contro i Governi
alleati e associati, e contro i loro sudditi, per quanto concerne  la
detenzione  o  l'uso  di  qualsiasi  nave  o  battello  austriaco,  e
qualsiasi perdita o danno sofferto dalle navi predette. 
 
                                § 8. 
 
  L'Austria rinunzia a qualsiasi  rivendicazione  delle  navi  o  dei
carichi affondati per causa o in conseguenza di  un'azione  navale  e
salvati in seguito, sui quali i Governi alleati e associati o i  loro
sudditi abbiano qualche interesse,  come  proprietari,  noleggiatori,
assicurati o a qualunque altro titolo, nonostante qualsiasi  sentenza
di condanna che fosse stata pronunciata da un tribunale  delle  prede
dell'antica Monarchia austro-ungarica o dei suoi alleati. 
 
                            ALLEGATO IV. 
 
                                § 1. 
 
  Le Potenze alleate e associate esigono, e l'Austria accetta, che  a
parziale  soddisfazione  delle  sue  obbligazioni  determinate  nella
presente parte, e secondo le modalita' qui di seguito stabilite, essa
applichi le sue risorse economiche  direttamente  alla  restaurazione
materiale delle regioni invase dalle  Potenze  alleate  e  associate,
nella misura che queste Potenze stabiliranno. 
 
                                § 2. 
 
  I Governi delle Potenze  alleate  e  associate  presenteranno  alla
Commissione delle riparazioni degli elenchi contenenti: 
 
    a) gli animali, le macchine, il mobilio,  i  torni  e  gli  altri
articoli  similari  aventi  carattere  commerciale,  che  sono  stati
confiscati,  adoperati  o  distrutti  dall'Austria,  o  distrutti  in
conseguenza diretta delle operazioni militari, e che  questi  Governi
desiderano, a soddisfazione  di  bisogni  immediati  ed  urgenti,  di
vedere sostituiti con altri animali o articoli della  stessa  specie,
esistenti sul territorio austriaco all'entrata in vigore del presente
trattato; 
 
    b)  i  materiali  di  ricostruzione  (pietra,  mattoni,   mattoni
refrattari, tegole, legno  da  costruzione,  vetri,  acciaio,  calce,
cemento e simili) le macchine, gli  apparecchi  di  riscaldamento,  o
mobili e ogni altro articolo  avente  carattere  commerciale,  che  i
detti Governi desiderano far produrre e fabbricare in Austria, perce'
siano consegnati loro  ai  fini  della  restaurazione  delle  regioni
invase. 
 
                                § 3. 
 
  Gli elenchi relativi agli articoli di cui al paragrafo 2 lettera a)
saranno presentati nei  sessanta  giorni  successivi  all'entrata  in
vigore del presente trattato. 
 
  Gli elenchi relativi agli articoli di cui al paragrafo 2 lettera b)
saranno presentati non oltre il 31 dicembre 1919. 
 
  Gli elenchi conteranno tutti  i  particolari  d'uso  nei  contratti
commerciali   relativi   agli   articoli   predetti,   compresa    la
specificazione, il termine di consegna, che non deve eccedere quattro
anni, e il luogo di essa; non conterranno il prezzo,  ne'  la  stima,
che devono essere stabiliti dalla Commissione nel modo che segue. 
 
                                § 4. 
 
  Appena ricevuti gli elenchi, la  Commissione  esaminera'  in  quale
misura i materiali e gli animali ivi indicati possono essere  pretesi
dall'Austria. 
 
  Per decidere  in  proposito,  la  Commissione  terra'  conto  delle
condizioni  interne  dell'Austria,  in  quanto  sia   necessario   al
mantenimento della  sua  vita  sociale  ed  economica;  terra'  conto
altresi' dei prezzi e delle date a cui gli articoli similari  possono
essere ottenuti nei paesi alleati  e  associati,  confrontandoli  con
quelli applicabili agli articoli austriaci; terra'  conto  finalmente
dell'interesse generale che hanno i Governi  alleati  e  associati  a
cio' che la vita industriale dell'Austria non sia  disorganizzata  al
punto da compromettere  la  sua  capacita'  di  adempiere  gli  altri
obblighi di riparazione che da essa si pretendono. 
 
  Non si chiederanno all'Austria macchine, mobilio, torni o qualsiasi
altro articolo simile di carattere commerciale,  attualmente  in  uso
nell'industria, se non a condizione  che  ogni  provvista  di  questi
articoli sia disponibile e da vendere: d'altra parte, le  domande  di
questo genere non eccederanno il 30 per cento della quantita' di ogni
articolo in uso in qualsiasi stabilimento o impresa austriaca. 
 
  La  Commissione  dara'  ai  rappresentanti  del  Governo  austriaco
facolta' di essere sentito, in un dato termine, sulla  sua  capacita'
di fornire i detti materiali, animali ed oggetti. 
 
  Le decisioni della Commissione saranno notificate, al  piu'  presto
possibile, al Governo austriaco e ai vari Governi alleati e associati
che vi hanno interesse. 
 
  Il Governo austriaco si  impegna  a  consegnare  i  materiali,  gli
oggetti e gli animali indicati nella notifica, e i Governi alleati  e
associati interessati s'impegnano, ciascuno per la propria parte,  ad
accettarli,  purche'  siano  conformi  alle  specificazioni  date   e
purche', a giudizio della Commissione, non  siano  disadatti  all'uso
richiesto per l'opera di riparazione. 
 
                                § 5. 
 
  La Commissione determinera' il valore da attribuire  ai  materiali,
oggetti ed animali consegnati: i Governi alleati o associati  che  li
riceveranno consentono di essere addebitati  del  relativo  valore  e
riconoscono che la somma  corrispondente  dovra'  essere  considerata
come un pagamento fatto  all'Austria,  da  ripartire  in  conformita'
dell'art. 183 di questa parte del presente trattato. 
 
  Quando sara' esercitato il diritto  di  chiedere  la  restaurazione
materiale alle condizioni predette, la Commissione si assicurera' che
la somma portata a credito dell'Austria rappresenti il valore normale
del lavoro compiuto e dei materiali forniti, e  che  l'importo  della
domanda fatta dalla potenza di cui si  tratta,  per  il  danno  cosi'
parzialmente riparato, sia diminuito in  proporzione  del  contributo
alla riparazione, cosi' fornito. 
 
                                § 6. 
 
  A titolo di  immediata  anticipazione,  in  acconto  degli  animali
previsti al paragrafo 2°, l'Austria s'impegna a consegnare,  nei  tre
mesi che seguiranno l'entrata in vigore  del  presente  trattato,  in
ragione di un terzo per ogni mese e per  ogni  specie,  le  quantita'
seguenti di bestiame vivo: 
 
         1° al Governo italiano: 
 
     4000 vacche lattifere da 3 a 5 anni; 
     1000 giovenche; 
     1000 vitelli; 
     50 tori da 18 mesi a tre anni; 
     1000 bovi da lavoro; 
     2000 troie. 
 
         2° al Governo serbo-croato-sloveno; 
 
     1000 vacche lattifere; 
     500 giovenche; 
     1000 vitelli; 
     25 tori da 18 mesi a 3 anni; 
     500 bovi da lavoro; 
     1000 cavalli da lavoro; 
     1000 montoni. 
 
         3° al Governo rumeno: 
 
     1000 vacche lattifere da 3 a 5 anni; 
     500 giovenche; 
     1000 vitelli: 
     25 tori da 18 mesi a 3 anni; 
     500 bovi da lavoro; 
     1000 cavalli da lavoro; 
     1000 montoni. 
 
  Gli animali consegnati dovranno essere in buono stato di  salute  e
in condizioni normali. 
 
  Se gli animali cosi' consegnati non  potranno  essere  identificati
per quelli asportati e confiscati, il loro valore sara'  inscritto  a
credito degli obblighi di riparazione  dell'Austria,  in  conformita'
delle disposizioni del paragrafo 5 del presente allegato. 
 
                                § 7. 
 
  A titolo di immediata anticipazione e  in  acconto  sugli  articoli
indicati al paragrafo 2, l'Austria s'impegna a  consegnare,  nei  sei
mesi successivi all'entrata  in  vigore  del  presente  trattato,  in
ragione di un sesto per ogni mese, le quantita' di  mobili  in  legno
duro e tenero, destinati alla vendita  in  Austria,  che  le  potenze
alleate e associate  chiederanno  mese  per  mese,  per  mezzo  della
Commissione delle riparazioni, e  che  questa  stimera'  giustificate
dalle asportazioni e  distruzioni  compiute  durante  la  guerra  sul
territorio delle dette Potenze, e proporzionate  alle  disponibilita'
dell'Austria. Il prezzo degli articoli cosi' forniti sara'  inscritto
a credito dell'Austria, alle condizioni previste al paragrafo  5  del
presente allegato. 
 
                             ALLEGATO V. 
                                § 1. 
 
  L'Austria da' a ciascuno dei Governi alleati e associati, a  titolo
di riparazione parziale, un'opzione per la consegna annuale,  durante
i cinque  anni  che  seguiranno  l'entrata  in  vigore  del  presente
trattato, delle materie  prime  enumerate  qui  di  seguito,  fino  a
concorrenza delle quantita' che  verranno  a  trovarsi  nello  stesso
rapporto   di   fronte   alla   rispettiva    importazione    annuale
dall'Austria-Ungheria,   anteriore   alla   guerra,   delle   risorse
dell'Austria, considerata nelle sue frontiere come sono stabilite dal
presente trattato, di  fronte  alle  risorse  anteriori  alla  guerra
dell'antico Impero austro-ungarico: 
 
    legno da costruzione e prodotti derivati dal legno; 
 
    ferro e leghe di ferro; 
 
    magnesite. 
 
                                § 2. 
 
  Il prezzo dovuto per i prodotti  di  cui  al  paragrafo  precedente
sara' quello pagato dai sudditi austriaci, nelle medesime  condizioni
d'imballaggio o di trasporto alla frontiera austriaca, con  tutte  le
facilitazioni consentite per la consegna degli stessi  prodotti  agli
austriaci. 
 
                                § 3. 
 
  Le opzioni del presente allegato saranno esercitate per mezzo della
Commissione delle riparazioni. Per  l'esecuzione  delle  disposizioni
predette, essa avra' facolta'  di  statuire  su  tutte  le  questioni
relative alla procedura, alle qualita' e quantita'  delle  forniture,
al termine e ai modi della consegna  e  del  pagamento.  Le  domande,
accompagnate  dalle  necessarie   specificazioni,   dovranno   essere
notificate all'Austria 120 giorni  prima  della  data  stabilita  per
l'inizio dell'esecuzione, quanto alle consegne da fare a partire  dal
1° gennaio 1920, e 20 giorni prima dalla  stessa  data,  quanto  alle
consegne da fare tra la data  dell'entrata  in  vigore  del  presente
trattato e il 10 gennaio 1920.  Se  la  Commissione  ritiene  che  la
completa ammissione delle domande peserebbe  in  modo  eccessivo  sui
bisogni industriali austriaci, essa potra' rinviarle o annullarle,  e
stabilire un ordine qualsiasi di priorita'. 
 
                            ALLEGATO VI. 
 
  L'Austria rinunzia, in nome proprio e dei propri sudditi, a  favore
dell'Italia, a ogni diritto, titolo o privilegio di qualsiasi  specie
sui cavi o porzioni di  cavi  che  collegano  i  territori  italiani,
compresi quelli attribuiti all'Italia dal presente trattato. 
 
  L'Austria  rinunzia  egualmente,  in  nome  proprio  e  dei  propri
sudditi, a favore delle principali Potenze  alleate  e  associate,  a
ogni diritto, titolo o privilegio di  qualsiasi  specie  sui  cavi  o
porzioni di cavi che collegano fra loro territori ceduti dall'Austria
a termini del presente  trattato,  a  differenti  Potenze  alleate  o
associate. 
 
  Gli Stati interessati dovranno mantenere la stazione (atterrissage)
e il funzionamento di detti cavi. 
 
  Per quanto riguarda il cavo  Trieste-Corfu',  il  Governo  italiano
godra', nei rapporti  con  la  Societa'  proprietaria,  della  stessa
condizione di cui godeva il Governo austro-ungarico. 
 
  II valore dei cavi  o  porzioni  di  cavi  di  cui  nei  due  primi
capoversi  del  presente  allegato,  calcolato  in  base  al   prezzo
d'impianto  e  diminuito  di  una   percentuale   adeguata   per   il
deprezzamento, sara' inscritto, a credito dell'Austria,  al  capitolo
delle riparazioni.