(Regolamento-art. 252)
 
                              Art. 252. 
 
 
  Tutti coloro che sono incaricati di riscuotere entrate di qualsiasi
natura di spettanza dello Stato,  debbono  render  conto  della  loro
gestione alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono. 
 
  I conti sono resi per bimestre o per i periodi di  tempo  stabiliti
dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni. 
 
  Le  intendenze  di  finanza  e  gli  altri  uffici  provinciali   e
compartimentali, dopo avere accertata la regolarita' dei conti  degli
agenti  da  esse  dipendenti,  compilano  e  trasmettono  alle  varie
amministrazioni centrali i prospetti o rendiconti riassuntivi, e  gli
altri documenti che sono ad essi necessari per  la  formazione  delle
scritture e per l'esercizio della vigilanza sull'operato  dei  propri
agenti. 
 
  I  conti  e  i  documenti  anzidetti  debbono  essere  compilati  e
trasmessi nelle forme e nei termini che sono prescritti dal  presente
regolamento.