(Regolamento-art. 253)
 
                              Art. 253. 
 
 
  Entro i primi cinque giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al secondo comma dell'articolo precedente, gli agenti che,  senza
l'obbligo del non riscosso per  riscosso,  riscuotono  entrate  dello
Stato, amministrate dalle intendenze di finanza, presentano a  quella
della rispettiva provincia il conto delle somme accertate, di  quelle
riscosse e dei  versamenti  eseguiti  nelle  tesorerie  dello  Stato,
alligandovi i documenti prescritti dai rispettivi  regolamenti  o  da
speciali istruzioni. 
 
  Il conto deve presentarsi in due  esemplari  per  l'ultimo  periodo
dell'esercizio e nel caso in  cui  siasi  verificato  cambiamento  di
gestione agli effetti del disposto dell'ultima parte  del  successivo
art. 254: in un solo esemplare negli altri casi. Esso e' distinto  in
due  parti,  l'una  per  le  operazioni  concernenti  la   competenza
dell'anno, l'altra per quelle riferibili ai residui. 
 
  Per ciascuna di dette parti il conto deve dimostrare  distintamente
per ogni capitolo del bilancio di entrata: 
 
    a) il carico accertato per la riscossione sia con ruoli, liste di
carico  od  altro  documento,  sia  con  liquidazioni   contemporanee
all'atto della riscossione; 
 
    b) le somme riscosse; 
 
    c) le somme da riscuotere; 
 
    d) i versamenti fatti nelle tesorerie; 
 
    e) le somme riscosse e rimaste da versare. 
 
  In  ciascuna  delle  dette  due  parti  del  conto  debbono  essere
riepilogate  le  somme  accertate,  riscosse  e  versate   nei   mesi
precedenti. 
 
  Un riepilogo generale riassume le  totalita'  delle  anzidette  due
parti del conto del mese. 
 
  Quando sia necessario svolgere analiticamente le somme accertate  e
riscosse  per  taluna  entrata,  vi   si   supplisce   con   separate
dimostrazioni, che possono essere alligate ai conti o trasmesse  piu'
tardi,  non  dovendo  per  qualsiasi   causa   venir   ritardata   la
presentazione dei conti oltre il termine prescritto. 
 
  Ove  le  esigenze  del   servizio   lo   consentono,   le   singole
amministrazioni possono dispensare i contabili dalla dimostrazione di
cui alla lettera a), salvo per i conti  relativi  all'ultimo  periodo
dell'esercizio.