Art. 254. Le intendenze di finanza non piu' tardi del giorno 10 di ogni mese successivo alla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 252: a) rivedono i conti loro presentati dagli agenti della riscossione indicati nell'articolo precedente, ne accertano la regolarita' in confronto ai documenti allegati, e agli altri elementi di cui sono in possesso, rilevano se gli agenti abbiano adempiuto il puntuale versamento delle somme riscosse nella tesoreria, ed, in caso di ritardo, se e in quale misura taluno di essi sia incorso nella multa o nelle altre penalita' comminate dal presente regolamento; allibrano poi i risultati di tali conti gia' accertati nelle loro scritture; b) compilano per ogni amministrazione centrale il proprio rendiconto riassuntivo tanto per gli agenti della riscossione di cui all'art. 253 quanto per quelli aventi obbligo del non riscosso per riscosso e pei debitori diretti, consistente in un prospetto in unico esemplare che riepiloghi per ciascun capitolo del bilancio le somme accertate, le riscosse e quelle rimaste da riscuotere, nonche' i versamenti fatti in tesoreria secondo i resultati dei conti degli agenti, gia' riveduti ed accertati, e i dati forniti loro dalle delegazioni del tesoro relativi ai versamenti fatti direttamente in tesoreria. Le medesime intendenze di finanza, non oltre lo stesso giorno 10 spediscono alle rispettive amministrazioni centrali, il prospetto indicato alla lettera b) unendovi uno degli esemplari dei conti degli agenti nei casi in cui tali conti debbano compilarsi in doppio, giusta il precedente art. 253. Provvedono quindi all'applicazione delle multe e penalita' a norma del precedente articolo 229.