(Regolamento-art. 254)
 
                              Art. 254. 
 
 
  Le intendenze di finanza non piu' tardi del giorno 10 di ogni  mese
successivo  alla  scadenza  del  termine  di  cui  al  secondo  comma
dell'art. 252: 
 
    a)  rivedono  i  conti  loro  presentati   dagli   agenti   della
riscossione  indicati  nell'articolo  precedente,  ne  accertano   la
regolarita' in confronto ai documenti allegati, e agli altri elementi
di cui sono in possesso, rilevano se gli agenti abbiano adempiuto  il
puntuale versamento delle somme riscosse nella tesoreria, ed, in caso
di ritardo, se e in quale misura taluno di  essi  sia  incorso  nella
multa o nelle altre penalita'  comminate  dal  presente  regolamento;
allibrano poi i risultati di tali conti  gia'  accertati  nelle  loro
scritture; 
 
    b)  compilano  per  ogni  amministrazione  centrale  il   proprio
rendiconto riassuntivo tanto per gli agenti della riscossione di  cui
all'art. 253 quanto per quelli aventi obbligo del  non  riscosso  per
riscosso e pei debitori diretti, consistente in un prospetto in unico
esemplare che riepiloghi per ciascun capitolo del bilancio  le  somme
accertate, le riscosse e quelle  rimaste  da  riscuotere,  nonche'  i
versamenti fatti in tesoreria secondo i  resultati  dei  conti  degli
agenti, gia' riveduti ed accertati,  e  i  dati  forniti  loro  dalle
delegazioni del tesoro relativi ai versamenti fatti  direttamente  in
tesoreria. 
 
  Le medesime intendenze di finanza, non oltre lo  stesso  giorno  10
spediscono alle rispettive  amministrazioni  centrali,  il  prospetto
indicato alla lettera b) unendovi uno degli esemplari dei conti degli
agenti nei casi in cui  tali  conti  debbano  compilarsi  in  doppio,
giusta il precedente art. 253. 
 
  Provvedono quindi all'applicazione delle multe e penalita' a  norma
del precedente articolo 229.