(Regolamento-art. 255)
 
                              Art. 255. 
 
 
  Non piu' tardi del giorno 5 di ogni mese successivo  alla  scadenza
del termine di cui al secondo comma dell'art. 252, le  intendenze  di
finanza, compilano in unico esemplare e  trasmettono  alla  direzione
generale del tesoro il conto del periodo precedente  per  le  entrate
amministrate dalla direzione generale medesima, versate nelle sezioni
di tesorerie. La direzione generale del tesoro  compila  direttamente
il conto delle proprie entrate versate nella tesoreria centrale. 
 
  Tali  conti,  come  quelli  degli  agenti  di  riscossione,  devono
presentare distintamente per la competenza e pei residui le  medesime
indicazioni prescritte col precedente articolo 253.