(Regolamento-art. 256)
 
                              Art. 256. 
 
 
  Gli  agenti  che  riscuotono   entrate   amministrate   da   uffici
provinciali e compartimentali diversi dalle intendenze di finanza,  e
che non hanno l'obbligo del non riscosso per riscosso, debbono, entro
i primi cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui  al
secondo comma dell'art. 252, presentare all'amministrazione  centrale
od agli uffici provinciali  o  compartimentali  da  cui  direttamente
dipendono, il conto, in uno o due esemplari come al  precedente  art.
253, delle entrate accertate e riscosse e dei versamenti fatti  nella
tesoreria nel periodo precedente,  unendovi  a  corredo  i  documenti
richiesti  dai  regolamenti  e  istruzioni  speciali  pei  rispettivi
servizi. 
 
  Il conto deve  presentare  le  stesse  distinzioni  ed  indicazioni
prescritte col precedente art. 253. 
 
  Anche per tali conti le  dimostrazioni  analitiche  occorrenti  per
talune specie di entrate formano oggetto  di  speciali  prospetti  da
allegarsi a ciascun conto, o da trasmettersi separatamente nei modi e
nelle forme indicate col detto articolo 253.