(Regolamento-art. 258)
 
                              Art. 258. 
 
 
  In base alle risultanze dei conti  degli  agenti  e  delle  proprie
scritture, le amministrazioni centrali, le intendenze  di  finanza  e
gli  altri  uffici  provinciali  e  compartimentali,   informano   la
direzione  generale  del  tesoro  delle  irregolarita'  rilevate  nei
versamenti da parte degli agenti e dei provvedimenti adottati.