(Regolamento-art. 261)
 
                              Art. 261. 
 
 
  Le  ragionerie  delle  amministrazioni  centrali  e  la   direzione
generale del tesoro per le proprie entrate, adempiuti gli esami e  le
scritturazioni prescritte negli articoli precedenti, comunicano  alla
ragioneria generale i risultati dei conti delle  rispettive  entrate,
per la formazione dei conti riassuntivi, ai sensi dell'art. 160. 
 
  Le forme e i termini per tali comunicazioni  sono  stabiliti  dalla
ragioneria generale con apposite istruzioni.