(Regolamento-art. 262)
 
                              Art. 262. 
 
 
  Per l'esercizio della vigilanza sulla  riscossione  delle  entrate,
demandata alla Corte dei conti, le sono  forniti  periodicamente,  in
relazione ai termini di cui al secondo comma dell'art.  252,  a  cura
delle ragionerie e delle amministrazioni centrali cui spetta, i conti
riassuntivi dimostranti per ciascun capitolo del bilancio  d'entrata,
il debito degli  agenti,  le  rate  scadute  a  carico  degli  agenti
medesimi e degli appaltatori o debitori diretti, le riscossioni fatte
dai primi, i versamenti eseguiti nelle tesorerie dagli  uni  e  dagli
altri, le somme rimaste da riscuotere e le differenze a debito  degli
agenti per le somme riscosse e non versate.