(Codice di procedura penale-art. 326)
 
                              Art. 326 
 
         (Casi in cui e' ammessa la nomina di un interprete) 
 
  Per interpretare uno scritto  in  lingua  straniera  ovvero  in  un
dialetto  non  facilmente  intelligibile   il   giudice   nomina   un
interprete. 
 
  Se la persona che vuole o deve fare dichiarazioni o deposizioni non
conosce la lingua italiana,  il  giudice  nomina  un  interprete.  La
dichiarazione o deposizione puo' essere fatta per iscritto, nel quale
caso e' inserita  nel  processo  verbale  con  la  versione  eseguita
dall'interprete. 
 
  L'interprete deve  essere  nominato  anche  quando  il  giudice  ha
conoscenza personale della  lingua  o  del  dialetto  che  si  tratta
d'interpretare.