Art. 326 (Casi in cui e' ammessa la nomina di un interprete) Per interpretare uno scritto in lingua straniera ovvero in un dialetto non facilmente intelligibile il giudice nomina un interprete. Se la persona che vuole o deve fare dichiarazioni o deposizioni non conosce la lingua italiana, il giudice nomina un interprete. La dichiarazione o deposizione puo' essere fatta per iscritto, nel quale caso e' inserita nel processo verbale con la versione eseguita dall'interprete. L'interprete deve essere nominato anche quando il giudice ha conoscenza personale della lingua o del dialetto che si tratta d'interpretare.