(Codice di procedura penale-art. 327)
 
                              Art. 327 
 
                     (Citazione dell'interprete) 
 
  La prestazione dell'ufficio d'interprete e' obbligatoria. 
 
  La nomina e' comunicata all'interprete medianti  notificazione  del
relativo decreto di citazione. Nei  casi  urgenti  l'interprete  puo'
essere  citato  dal  giudice  oralmente,  per  mezzo   dell'ufficiale
giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria.