Art. 327 (Citazione dell'interprete) La prestazione dell'ufficio d'interprete e' obbligatoria. La nomina e' comunicata all'interprete medianti notificazione del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete puo' essere citato dal giudice oralmente, per mezzo dell'ufficiale giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria.