Art. 328 (Incapacita' e incompatibilita' dell'interprete) Non puo' prestare ufficio d'interprete, a pena di nullita': 1° il minore degli anni ventuno, chi si trova in stato d'interdizione legale o giudiziale e chi e' affetto da infermita' di mente; 2° chi non puo' essere assunto come testimonio o ha facolta' di astenersi dal deporre nel procedimento e chi e' chiamato a deporre come testimonio o a prestare ufficio di perito nel procedimento medesimo; 3° chi fu interdetto dai pubblici uffici ovvero interdetto o sospeso dall'esercizio della professione o dell'arte per effetto di condanna penale e chi e' stato o si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive o a liberta' vigilata.