(Codice di procedura penale-art. 329)
 
                              Art. 329 
 
                    (Assunzione dell'interprete) 
 
  Avuta la presenza  dell'interprete,  il  giudice  lo  ammonisce  a'
termini dell'articolo 142 e lo avverte del  dovere  che  egli  ha  di
conservare il segreto sugli atti  del  suo  ufficio;  gli  fa  quindi
prestare il giuramento, con la formula seguente: 
 
  Consapevole  della  responsabilita'  che  col  giuramento  assumete
davanti a Dio e agli uomini, giurate di bene e  fedelmente  adempiere
al vostro ufficio, senz'altro scopo che quello di  far  conoscere  la
verita', e di mantenere il segreto su tutti gli atti che  si  faranno
per vostro mezzo o in vostra presenza. 
 
  Immediatamente dopo il giudice chiede all'interprete le generalita'
e lo invita a prestare il suo ufficio.