Art. 329 (Assunzione dell'interprete) Avuta la presenza dell'interprete, il giudice lo ammonisce a' termini dell'articolo 142 e lo avverte del dovere che egli ha di conservare il segreto sugli atti del suo ufficio; gli fa quindi prestare il giuramento, con la formula seguente: Consapevole della responsabilita' che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di bene e fedelmente adempiere al vostro ufficio, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verita', e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per vostro mezzo o in vostra presenza. Immediatamente dopo il giudice chiede all'interprete le generalita' e lo invita a prestare il suo ufficio.