Art. 330 (Termine per le traduzioni scritte; sanzione disciplinare) Per le traduzioni di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, il giudice puo' fissare all'interprete un termine per presentare la versione scritta e per giusta causa puo' prorogarlo. L'interprete che non presenta la versione entro il termine predetto e' sostituito. Il giudice, senza ritardare il provvedimento di sostituzione, emette ordinanza con la quale condanna l'interprete al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma da lire cento a mille, dopo averlo citato a comparire, volendo, per discolparsi.