(Codice di procedura penale-art. 330)
 
                              Art. 330 
 
     (Termine per le traduzioni scritte; sanzione disciplinare) 
 
  Per le traduzioni di scritture che richiedono un  lavoro  di  lunga
durata,  il  giudice  puo'  fissare  all'interprete  un  termine  per
presentare la versione scritta e per giusta causa puo' prorogarlo. 
 
  L'interprete che non presenta la versione entro il termine predetto
e' sostituito.  Il  giudice,  senza  ritardare  il  provvedimento  di
sostituzione, emette ordinanza con la quale condanna l'interprete  al
pagamento a favore della Cassa delle ammende di  una  somma  da  lire
cento  a  mille,  dopo  averlo  citato  a  comparire,  volendo,   per
discolparsi.