(Codice di procedura penale-art. 331)
 
                              Art. 331 
 
       (Procedimento per il delitto di falsa interpretazione) 
 
  Quando   l'interprete   commette   alcuno   dei   fatti   preveduti
dall'articolo 373 del codice penale,  si  osservano  le  disposizioni
dell'articolo 359, in quanto siano applicabili.