(Testo unico-art. 165)
                              Art. 165. 
 
        (Art. 41, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Le punizioni disciplinari che, secondo la gravita' delle  mancanze,
possono  essere  inflitte  agli   studenti   sono   determinate   dal
regolamento generale universitario.