(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 223)
                              Art. 223. 
                 (Fatti di bancarotta fraudolenta). 
 
  Si applicano le pene stabilite nell'art. 216  agli  amministratori,
ai direttori generali,  ai  sindaci  e  ai  liquidatori  di  societa'
dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti
nel suddetto articolo. 
  Si applica alle persone suddette la pena prevista dal  primo  comma
dell'art. 216, se: 
  1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti dagli  articoli  2621,
2622, 2623, 2628, 2630, comma primo, del codice civile; 
  2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni  dolose  il
fallimento della societa'. 
  Si applica altresi' in ogni caso la disposizione dell'ultimo  comma
dell'art. 216.