(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 224)
                              Art. 224. 
                   (Fatti di bancarotta semplice). 
 
  Si applicano le pene stabilite nell'art. 217  agli  amministratori,
ai direttori generali,  ai  sindaci  e  ai  liquidatori  di  societa'
dichiarate fallite, i quali: 
  1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo; 
  2) hanno concorso  a  cagionare  od  aggravare  il  dissesto  della
societa' con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.