(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 225)
                              Art. 225. 
                    (Ricorso abusivo al credito). 
 
  Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed
ai direttori generali di societa' dichiarate fallite, i  quali  hanno
commesso il fatto in esso previsto.