(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 226)
                              Art. 226. 
                 (Denuncia di crediti inesistenti). 
 
  Si applicano le pene stabilite nell'art. 220  agli  amministratori,
ai  direttori  generali  e  ai  liquidatori  di  societa'  dichiarate
fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.