(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 227)
Art. 227.
(Reati dell'institore).
All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella
gestione affidatagli si e' reso colpevole dei fatti preveduti negli
articoli 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi
stabilite.