(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 227)
                              Art. 227. 
                       (Reati dell'institore). 
 
  All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella
gestione affidatagli si e' reso colpevole dei fatti  preveduti  negli
articoli 216,  217,  218  e  220  si  applicano  le  pene  in  questi
stabilite.