(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 228)
                              Art. 228. 
     (Interesse privato del curatore negli atti del fallimento). 
 
  Salvo che al fatto non siano applicabili  gli  articoli  315,  317,
318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il  curatore  che  prende
interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per
interposta persona o con atti simulati e' punito con la reclusione da
due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila. 
  La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.