(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 229)
                              Art. 229. 
             (Accettazione di retribuzione non dovuta). 
 
  Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione,
in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella  liquidata  in  suo
favore dal tribunale  o  dal  giudice  delegato,  e'  punito  con  la
reclusione da tre mesi a due anni e con la  multa  da  lire  mille  a
cinquemila. 
  Nei casi piu' gravi alla condanna puo' aggiungersi l'inabilitazione
temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non  inferiore
a due anni.