(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 230)
                              Art. 230. 
        (Omessa consegna o deposito di cose del fallimento). 
 
  Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di  consegnare
o depositare somme o altra cosa del  fallimento,  ch'egli  detiene  a
causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a due anni  e
con la multa fino a lire diecimila. 
  Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a  sei
mesi o la multa fino a lire tremila.