(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 232)
                              Art. 232. 
(Domande di  ammissione  di  crediti  simulati  o  distrazioni  senza
                       concorso col fallito). 
 
  E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa  da
lire cinquecento a cinquemila chiunque, fuori dei casi di concorso in
bancarotta,  anche  per  interposta  persona  presenta   domanda   di
ammissione al passivo del fallimento per un credito  fraudolentemente
simulato. 
  Se la domanda e' ritirata prima  della  verificazione  dello  stato
passivo, la pena e' ridotta alla meta'. 
  E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 
  1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di  concorso
in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta  ovvero
in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito; 
  2) essendo consapevole dello stato  di  dissesto  dell'imprenditore
distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso  o  li  acquista  a
prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si
verifica. 
  La pena, nei casi previsti  ai  numeri  1  e  2,  e'  aumentata  se
l'acquirente   e'   un   imprenditore   che   esercita   un'attivita'
commerciale.