(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 233)
                              Art. 233. 
                         (Mercato di voto). 
 
  Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del
fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato
o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire
mille. 
  La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate. 
  La stessa pena si applica al fallito e a  chi  ha  contrattato  col
creditore nell'interesse del fallito.