(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 234)
                              Art. 234. 
            (Esercizio abusivo di attivita' commerciale). 
 
  Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato
d'inabilitazione ad esercitarla per effetto di  condanna  penale,  e'
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore
a lire mille.