(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 235)
                              Art. 235. 
      (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). 
 
  Il pubblico ufficiale abilitato a  levare  protesti  cambiari  che,
senza giustificato motivo, omette d'inviare nel termine prescritto al
presidente del  tribunale  gli  elenchi  dei  protesti  cambiari  per
mancato  pagamento,  o  invia  elenchi  incompleti,  e'  punito   con
l'ammenda fino a lire cinquecento. 
  La stessa pena si applica  al  procuratore  del  registro  che  nel
termine prescritto non  trasmette  l'elenco  delle  dichiarazioni  di
rifiuto di pagamento a  norma  dell'articolo  13,  secondo  comma,  o
trasmette un elenco incompleto.