(Codice della navigazione-art. 288)
                              Art. 288. 
          (Rappresentanza processuale del raccomandatario). 
 
  Entro i  limiti  nei  quali  gli  e'  conferita  la  rappresentanza
dell'armatore o  del  vettore,  il  raccomandatario  puo'  promuovere
azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome.