Art. 289.
(Pubblicita' della procura).
La procura conferita al raccomandatario, con sottoscrizione
autenticata del preponente, le successive modifiche e la revoca
devono essere depositate presso l'ufficio del porto, ove il
raccomandatario risiede, per la pubblicazione nel registro a tale
fine tenuto secondo le norme del regolamento.
Il comandante del porto deve dare comunicazione dell'avvenuta
pubblicazione al consiglio provinciale delle corporazioni.
Qualora non sia adempiuta la pubblicita' predetta, la
rappresentanza del raccomandatario si reputa generale, e non sono
opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche, o la revoca, a meno
che il mandante provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in
cui fu concluso l'affare.