(Codice della navigazione-art. 289)
                              Art. 289. 
                    (Pubblicita' della procura). 
 
  La  procura  conferita  al  raccomandatario,   con   sottoscrizione
autenticata del preponente,  le  successive  modifiche  e  la  revoca
devono  essere  depositate  presso  l'ufficio  del  porto,   ove   il
raccomandatario risiede, per la pubblicazione  nel  registro  a  tale
fine tenuto secondo le norme del regolamento. 
 
  Il comandante  del  porto  deve  dare  comunicazione  dell'avvenuta
pubblicazione al consiglio provinciale delle corporazioni. 
 
  Qualora   non   sia   adempiuta   la   pubblicita'   predetta,   la
rappresentanza del raccomandatario si reputa  generale,  e  non  sono
opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche, o la revoca, a meno
che il mandante provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in
cui fu concluso l'affare.