Art. 290.
(Altre specie di raccomandazione).
Quando il raccomandatario e' preposto all'esercizio di una sede
dell'impresa di navigazione o di quella di trasporto, si applicano le
norme relative agli institori.
Quando il raccomandatario assume stabilmente l'incarico di
promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per
conto dell'armatore o del vettore, si applicano le norme sul
contratto di agenzia.
Quando il raccomandatario assume l'obbligo di trattare e di
concludere in nome proprio affari per conto dell'armatore o del
vettore, si applicano le norme sul mandato senza rappresentanza.