(Codice della navigazione-art. 290)
                              Art. 290. 
                 (Altre specie di raccomandazione). 
 
  Quando il raccomandatario e' preposto  all'esercizio  di  una  sede
dell'impresa di navigazione o di quella di trasporto, si applicano le
norme relative agli institori. 
 
  Quando  il  raccomandatario  assume   stabilmente   l'incarico   di
promuovere la conclusione di contratti in una  zona  determinata  per
conto  dell'armatore  o  del  vettore,  si  applicano  le  norme  sul
contratto di agenzia. 
 
  Quando  il  raccomandatario  assume  l'obbligo  di  trattare  e  di
concludere in nome proprio  affari  per  conto  dell'armatore  o  del
vettore, si applicano le norme sul mandato senza rappresentanza.