(Codice della navigazione-art. 291)
                              Art. 291. 
     (Pubblicita' del contratto di raccomandazione institoria). 
 
  Quando il raccomandatario e' preposto  all'esercizio  di  una  sede
dell'impresa di navigazione, la pubblicita'  richiesta  nell'articolo
289 tiene luogo di quella prevista dal codice civile per l'institore.