(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 342)
                              Art. 342. 
(Vendita giudiziale di navi e di carati di proprieta' di stranieri.) 

 
  Alla vendita giudiziale di  carati  di  nave  prevista  dall'ultimo
comma degli articoli 158 e 159 del codice non possono  concorrere  se
non cittadini  o  enti  pubblici  italiani  ovvero  societa'  o  enti
italiani  autorizzati  a,  norma  dell'articolo  143  del  codice   o
stranieri e societa' equiparati a norma dell'articolo 144 del  codice
stesso.