(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 344)
                              Art. 344. 
               (Indagini in caso di perdita presunta) 

 
  Qualora non si abbiano notizie di una nave o di  un,  galleggiante,
l'ufficio d'iscrizione procede alle opportune indagini,  rivolgendosi
ai proprietari, agli armator: , agli assicuratori e a chiunque  altro
ritenga in grado di darne notizia. 
  Ove da tali indagini sia da presumere la perdita della nave  o  del
galleggiante e siano trascorsi i termini indicati  dall'articolo  162
del codice, l'ufficio predetto ne' redige processo verbale.