Art. 344. (Indagini in caso di perdita presunta) Qualora non si abbiano notizie di una nave o di un, galleggiante, l'ufficio d'iscrizione procede alle opportune indagini, rivolgendosi ai proprietari, agli armator: , agli assicuratori e a chiunque altro ritenga in grado di darne notizia. Ove da tali indagini sia da presumere la perdita della nave o del galleggiante e siano trascorsi i termini indicati dall'articolo 162 del codice, l'ufficio predetto ne' redige processo verbale.